giovedì 27 maggio 2010

Invio telematico della domanda di disoccupazione ordinaria


Ricordiamo che l'Inps ha attivato sul suo sito web, nella sezione Al servizio del cittadino, un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, cioè un codice personale di riconoscimento rilasciato sempre via web dall’istituto di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.
In fase di prima applicazione, il servizio consente agli assicurati di inviare telematicamente la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

L’architettura del sistema prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all’istruttoria ed al calcolo della prestazione, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto ed esposti nel Fascicolo del soggetto, consultabile dalla procedura DsWeb. Il sistema consente, inoltre, la pre-istruttoria automatica della richiesta che, in caso di esito positivo, è caricata direttamente negli archivi di gestione in stato “I” per passare alle fasi di elaborazione successive. Il nuovo servizio, pertanto, esegue l’elaborazione dei dati relativi alla domanda di disoccupazione, predisponendoli immediatamente, ove possibile, per il pagamento della prestazione.

Il cittadino, una volta entrato nell’applicativo “Sportello virtuale”, può compilare on-line l’apposito modello di domanda “DS21” , che viene reso disponibile alla Struttura INPS competente, evitando di recarsi in INPS, con risparmio di tempo.

Dopo l’autenticazione tramite PIN, il servizio “Sportello virtuale” propone le alcune sezioni, al fine di completare la compilazione della domanda


Al disoccupato viene corrisposta l’indennità per un periodo di 180 giorni. Dal 1° gennaio 2008 l’indennità è passata a 8 mesi che diventano 12 per i lavoratori che hanno superato i 50 anni. Ai lavoratori che sono stati sospesi, spetta invece il contributo per un massimo di 65 giorni.

Visualizzate qui la Circolare dell'Inps n. 29 del 03/03/2010.


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