lunedì 3 gennaio 2011

Novità della Legge di stabilità (ex Finanziaria) 2011 in materia di lavoro e previdenza

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha pubblicato sul proprio sito un approfondimento alla Legge di stabilità 2011 (Legge 220/2010 pubblicata sul supplemento ordinario n. 281 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) sulle novità in materia di lavoro e previdenza e in vigore dal 1° gennaio 2011.
In questo documento vengono forniti i primi chiarimenti sui seguenti punti:
  • Viene autorizzata per tutto il 2011, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la concessione per un massimo di dodici mesi, in deroga alla normativa vigente e senza soluzione di continuità, di trattamenti di CIG, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento ad aree regionali e settori produttivi;
  • La conferma dell’aumento dal 60% all’80% degli importi relativi ai contratti di solidarietà ex art. 1, comma 1, della legge n. 863/1984;
  • La proroga della possibilità riconosciuta alle aziende commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con un organico superiore alle quindici unità, di usufruire della CIGS e della mobilità;
  • La proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità (senza la percezione della relativa indennità) dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese con un organico inferiore ai sedici dipendenti;
  • La proroga in favore dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità previsti dall’art. 7 della legge n. 223/1991, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, della possibilità di erogare un trattamento equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga;
  • La proroga della norma che consente l’utilizzazione dei contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 anche nelle imprese sotto dimensionate alle quindici unità, allorquando gli stessi siano finalizzati ad “evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo”;
  • La proroga della misura adottata, in via sperimentale, dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, che consente a chi si trova in CIG o in mobilità in deroga di percepire in un’unica soluzione quanto non ancora dall’INPS nel caso in cui intendano “mettersi in proprio” o associarsi in cooperativa;
  • La proroga della possibilità di computare nel periodo necessario per il “godimento” dell’indennità ordinaria di disoccupazione, anche quello prestato come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nei limiti delle tredici settimane;
  • La proroga degli incentivi in favore delle imprese che assumono lavoratori in particolari condizioni (art. 2, commi 132, 134 e 151, dell’art. 2 della legge n. 191/2009);
  • Viene previsto che nei limiti delle diecimila unità venga allargata la platea dei lavoratori in mobilità ai quali non si applicano le nuove disposizioni che regolano l’accesso alla pensione;
  • L’abrogazione del comma 10 dell’art. 1 della legge n. 247/2007: tale disposizione prevedeva, a far data dal 1° gennaio 2011, l’aumento dell’aliquota contributiva per i lavoratori subordinati dello 0,09%.
A questo link è pubblicato il documento di approfondimento.
A questo link è pubblicato il testo della Legge di stabilità 2011 (Legge 13 dicembre 2010, n. 220).



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