lunedì 30 maggio 2016

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016-30 giugno 2017

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2016-30 giugno 2017
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari allo -0,1%.

Come ricordato dal Comunicato del Dipartimento delle politiche per la famiglia pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.02.2016, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

In relazione a quanto sopra, sono stati confermati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 anche per il periodo seguente.

In allegato alla Circolare dell' Inps n. 92 del 27/05/2016 troverete le tabelle (in formato Excel) contenenti i livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

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