“In tema di collocamento obbligatorio - ha precisato la Cassazione nella sentenza n.28724/2008 - il datore di lavoro può ritenersi svincolato dall’obbligo di assunzione dell’invalido, avviato ai sensi della L. n. 482/1968, solo quando si riscontri l’assoluta impossibilità di un collocamento non pregiudizievole per l’invalido stesso, per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti, ovvero quando l’invalido non sia assolutamente collocabile in ragione della sua minorazione in alcun settore dell’azienda, anche accessorio o collaterale, dovendo la relativa prova essere fornita dal datore di lavoro”.
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