lunedì 21 febbraio 2011

CCNL gomma e plastica industria. 2010-2012

Il presente C.C.N.L. disciplina il trattamento di lavoro di Gomma e Plastica Industria per gli anni 2010-2012. Si precisa che i CCNL continuano a produrre i loro effetti anche dopo la scadenza fissata, e precisamente fino a quando non saranno sottoscritti i rispettivi accordi di rinnovo.

CCNL turismo coordinato e annotato

La pubblicazione riporta l'Accordo 20 febbraio 2010, in vigore dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2013, sia per la parte normativa che per quella retributiva, coordinato redazionalmente con il CCNL del 19 luglio 2003 per i dipendenti da aziende del settore turismo (alberghi, pubblici esercizi, imprese di viaggi e turismo, complessi turistico ricettivi dell'aria aperta e vettori e servizi per la mobilità: porti ed approdi turistici e rifugi alpini) delle Associazioni datoriali Federalberghi - Fipe - Fiavet - Faita - Federreti). Le parti in corsivo e neretto sono quelle relative all'Accordo 20 febbraio 2010 coordinate ed innestate nel corpo del precedente CCNL del 19 luglio 2003 (aggiornato con il protocollo interconfederale del 22 gennaio 2009, con l'accordo 12 giugno 2008, nonché con l'accordo di rinnovo del CCNL del 27 luglio 2007), dal quale sono state eliminate e/o sostituite le parti ormai abolite. La pubblicazione è arricchita 

CCNL imprese edili industria 2010-2012

Il presente C.C.N.L. disciplina il trattamento di lavoro delle Imprese Edili Industria per gli anni 2010-2012.
Si precisa che i CCNL continuano a produrre i loro effetti anche dopo la scadenza fissata, e precisamente fino a quando non saranno sottoscritti i rispettivi accordi di rinnovo.

Il Volume "CCNL imprese edili industria 2010-2012" edizioni Finanze & Lavoro, è in vendita anche su Amazon.it..





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mercoledì 2 febbraio 2011

Minimali Inps 2011


L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2011.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2011:



anno 2011Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld468,35
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)44,49
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima24,72
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile618,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (44,49) x (6) / (40) = € 6,67
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua43.042,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.587,00
Massimale annuo della base contributiva93.622,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (468,35 x 40%)187,34
Limite annuale per l’accredito dei contributi9.741,68
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.1.946,88



Fonte: Circolare INPS n.24 del 1/2/2011






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martedì 1 febbraio 2011

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2011

L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2009-dicembre 2009 ed il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 è risultata del 1,6%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2011 per i lavoratori domestici:



DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 7,34

da € 7,35 fino a € 8,95

oltre € 8,95

€ 6,50

€ 7,34

€ 8,95

1,36 (0,33) (**)

1,54 (0,37) (**)

1,88 (0,45) (**)

1,37 (0,33) (**)

1,55 (0,37) (**)

1,89 (0,45) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 4,72
0,99 (0,24) (**)
1,00 (0,24) (**)


(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).


(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


Fonte: Circolare INPS n.23 del 1/2/2011






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