venerdì 5 febbraio 2021

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2021

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2021
L'INPS, con circolare n.12 del 5/2/2021, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2021 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2021 l’aliquota contributiva è pari al 25,98%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 34,23%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2021 pari a euro 103.055,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2020.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.144,59 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98 per cento;
- € 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.460,71 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2021 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:


1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2021Liberi Professionisti: 25,98%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.12 del 5/2/2021


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lunedì 1 febbraio 2021

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2021

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2021

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti dal nuovo C.C.N.L. del Lavoro domestico (8 settembre 2020) con decorrenza 1° gennaio 2021 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio. A seguito del tasso ISTAT negativo sono confermati i valori preannunciati, pertanto quest'anno non si procede alla consueta rivalutazione sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno per i minimi retributivi e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio, secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 45 del C.C.N.L.:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 14 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A645,50

4,69

AS762,88

5,53

B821,56
586,835,86

BS880,24
616,186,221.012,27
C938,94
680,716,57

CS997,61

6,93
1.147,24
D1.173,65173,55
7,99

DS1.232,33173,55
8,33
1.417,21

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,45; Liv. DS valore orario 8,98

TABELLA H - Indennità art. 34 - 3° comma - Baby sitter fino al 6° anno di età bambino: Liv. BS valore mensile 115,76; valore mensile lavoratori tab. B 81,10; valore orario 0,70

TABELLA I - Indennità art. 34 - 4° comma - Addetto a più persone non autosufficenti: Liv. CS e DS valore mensile 100,00; valore orario 0,58

TABELLA L (In vigore dal 1° ottobre 2021) - Indennità art. 34 - 7° comma - Lavoratori certificati UNI11766/2019: Liv. B valore mensile 8,00; Liv. BS e CS valore mensile 10,00