lunedì 10 febbraio 2020

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2020

L'INPS, con Circolare n.20 del 10/2/2020, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2020.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 998,18 (al netto del 5,84% = € 939,89)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.199,72 (al netto del 5,84% = € 1.129,66)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.197,82 (al netto del 5,84% = € 1.127,87)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.439,66 (al netto del 5,84% = € 1.355,58)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.335,40

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 993,21 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 595,93

Fonte: Circolare INPS n.20 del 10/2/2020

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giovedì 6 febbraio 2020

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2020

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2020
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici:

DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 8,10

da € 8,11 fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

1,43 (0,36) (**)

1,62 (0,41) (**)

1,97 (0,49) (**)

1,44 (0,36) (**)

1,63 (0,41) (**)

1,98 (0,49) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,22
1,04 (0,26) (**)
1,05 (0,26) (**)



comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 8,10

da € 8,11 fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

1,53 (0,36) (**)

1,73 (0,41) (**)

2,11 (0,49) (**)

1,54 (0,36) (**)

1,74 (0,41) (**)

2,12 (0,49) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,22
1,12 (0,26) (**)
1,12 (0,26) (**)


(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).


(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


Fonte: Circolare INPS n.17 del 6/2/2020


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martedì 4 febbraio 2020

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2020

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2020

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2020 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno (e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio) secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A636,714,62
AS752,485,45
B810,36578,835,78
BS868,24607,786,13998,47
C926,14671,436,48
CS984,016,831.131,60
D1.157,65171,187,88
DS1.215,53171,188,221.397,89

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,35; Liv. DS valore orario 8,86

lunedì 3 febbraio 2020

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2020

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2020
L'INPS, con circolare n.12 del 3/2/2020, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2020 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2020 l’aliquota contributiva è pari al 25,72%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 34,23%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2020 pari a euro 103.055,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2019.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.103,11 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento;
- € 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.460,71 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2020 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:

1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.12 del 3/2/2020


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