giovedì 31 dicembre 2020

Rinnovo Social Card 2021: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti

Rinnovo Social Card 2021: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti
L'INPS ha comunicato i limiti reddituali e ISEE rivalutati per l'anno 2021 relativi alla Carta Acquisti, i quali vengono aumentati annualmente in ragione dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. La perequazione per determinare i valori relativi all’anno 2021 (come comunicati dall'INPS) è risultata pari allo 0,4%.

Come già precisato dall'INPS con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.

LIMITI DI REDDITO
AnnoDichiarazione ISEETrattamenti pensionistici
Più altri redditi
età compresa tra 65 e 70 annietà pari o superiore a 70 anni
20116.322,646.322,648.430,19
20126.499,826.499,828.666,43
20136.701,346.701,348.935,12
20146.781,766.781,769.042,34
20156.795,386.795,389.060,51
20166.788,616.788,619.051,48
20176.788,616.788,619.051,48
20186.863,296.863,299.151,05
20196.938,786.938,789.251,71
20206.966,546.966,549.288,72
20217.001,37 *7.001,37 *9.335,16 *

(*) Valori comunicati dall'INPS. Ma considerando un indice definitivo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici pari allo 0,5% per l'anno 2020 (rispetto allo 0,4% provvisorio utilizzato per determinare i valori dell'anno 2020) ed un indice provvisorio pari allo 0,0% per l'anno 2021 (Decreto 16 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 24/11/2020), i valori dovrebbero essere rispettivamente 6.973,47 e 9.297,97

Nel periodo 2008 - 2012 le spese sono state addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.

A CHI SPETTA:

Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).

La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).

Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE:
  • L'INPS ha precisato che sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza.
  • A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata sottoscritta la DSU, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. I richiedenti e i precettori di Carta acquisti dovranno presentare quanto prima nel mese di gennaio la DSU per il nuovo anno. In caso contrario, l’erogazione della stessa sarà sospesa fino alla presentazione di un nuova DSU valida.
Fonti: www.inps.it e www.mef.gov.it

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martedì 29 dicembre 2020

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2021 - Rivalutazione dei limiti di reddito

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2021 - Rivalutazione dei limiti di reddito
L'Inps, con la circolare n. 157 del 29/12/2020, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2021.

Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • i figli o equiparati anche se non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

A questo link è pubblicata la circolare Inps

Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps

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venerdì 18 dicembre 2020

Inps: rinnovo pensioni 2021

Inps: rinnovo pensioni 2021L'Inps ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2021. In via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2021 è stata fissata nella misura dello 0,0% e quella definitiva per l'anno 2020 è stata fissata nella misura dello 0,5% dal decreto del 16 novembre 2020, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 24 novembre 2020.

Il trattamento minimo per il 2021 è pari a € 515,58 mentre la pensione sociale è pari a € 379,33 e l'assegno sociale a € 460,28 al mese. Questi importi costituiscono anche i valori definitivi per l'anno 2020.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2021 sono pari a € 287,09 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 16.982,49, invariato) ed € 522,10 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 0,79% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

Nella circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, dedicata alle operazioni di rinnovo, sono riportati, tra l'altro, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc. e le date di pagamento per l'anno 2021.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2021.

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giovedì 21 maggio 2020

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021

Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2018 e l'anno 2019 è pari a +0,5 per cento.

giovedì 7 maggio 2020

Inail 2020: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2020/2021

Inail 2020: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2020/2021Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2020/2021.

I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2020, in seguito alla variazione percentuale calcolata dall'Istat pari allo 0,5% sono:
  • 48,98 euro: limite minimo giornaliero
  • 1.273,48 euro: limite minimo mensile
Operai agricoli: Il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2020 è pari a 43,57 euro.

Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2020 risulta pari a 7,35 euro.

lunedì 10 febbraio 2020

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2020

L'INPS, con Circolare n.20 del 10/2/2020, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2020.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 998,18 (al netto del 5,84% = € 939,89)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.199,72 (al netto del 5,84% = € 1.129,66)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.197,82 (al netto del 5,84% = € 1.127,87)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.439,66 (al netto del 5,84% = € 1.355,58)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.335,40

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.193,75 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 993,21 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 595,93

Fonte: Circolare INPS n.20 del 10/2/2020

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giovedì 6 febbraio 2020

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2020

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2020
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019.

Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici:

DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 8,10

da € 8,11 fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

1,43 (0,36) (**)

1,62 (0,41) (**)

1,97 (0,49) (**)

1,44 (0,36) (**)

1,63 (0,41) (**)

1,98 (0,49) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,22
1,04 (0,26) (**)
1,05 (0,26) (**)



comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

da applicare ai rapporti di lavoro a tempo “non indeterminato”


LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota CUAF (*)

fino a € 8,10

da € 8,11 fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

1,53 (0,36) (**)

1,73 (0,41) (**)

2,11 (0,49) (**)

1,54 (0,36) (**)

1,74 (0,41) (**)

2,12 (0,49) (**)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 5,22
1,12 (0,26) (**)
1,12 (0,26) (**)


(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).


(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


Fonte: Circolare INPS n.17 del 6/2/2020


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martedì 4 febbraio 2020

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2020

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2020

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2020 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno (e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio) secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A636,714,62
AS752,485,45
B810,36578,835,78
BS868,24607,786,13998,47
C926,14671,436,48
CS984,016,831.131,60
D1.157,65171,187,88
DS1.215,53171,188,221.397,89

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,35; Liv. DS valore orario 8,86

lunedì 3 febbraio 2020

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2020

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2020
L'INPS, con circolare n.12 del 3/2/2020, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2020 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2020 l’aliquota contributiva è pari al 25,72%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 34,23%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2020 pari a euro 103.055,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2019.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2020 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.103,11 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72 per cento;
- € 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.460,71 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2020 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:

1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.12 del 3/2/2020


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giovedì 30 gennaio 2020

Minimali Inps 2020

Minimali Inps 2020
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2020.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2020:

Anno 2020Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)48,98
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,21
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile680,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,98) x (6) / (40) = € 7,35
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua47.379,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.948,00
Massimale annuo della base contributiva103.055,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (515,58 x 40%)206,23
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.724,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.143,05

Fonte: Circolare INPS n.9 del 29/1/2020

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giovedì 9 gennaio 2020

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020 - Rivalutazione dei limiti di reddito

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020 - Rivalutazione dei limiti di reddito
L'Inps, con la circolare n. 3 del 9/1/2020, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2020.

Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • i figli o equiparati anche se non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

A questo link è pubblicata la circolare Inps

Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps

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giovedì 2 gennaio 2020

Interessi rateazione INAIL 2019/2020: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2019/2020: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2019, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2019/2020 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,93%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2019/2020 in scadenza al 17 febbraio 2020 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: