venerdì 29 gennaio 2021

Minimali Inps 2021

Minimali Inps 2021
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2021.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2021:

Anno 2021Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)48,98
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,21
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile680,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,98) x (6) / (40) = € 7,35
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua47.379,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.948,00
Massimale annuo della base contributiva103.055,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (515,58 x 40%)206,23
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.724,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.143,05

Fonte: Circolare INPS n.10 del 29/1/2021

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lunedì 25 gennaio 2021

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2021

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2021
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.

L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

giovedì 21 gennaio 2021

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2021

L'INPS, con Circolare n.7 del 21/1/2021, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 998,18 (al netto del 5,84% = € 939,89)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.199,72 (al netto del 5,84% = € 1.129,66)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.197,82 (al netto del 5,84% = € 1.127,87)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.439,66 (al netto del 5,84% = € 1.355,58)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.335,40

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 998,18 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 595,93

Fonte: Circolare INPS n.7 del 21/1/2021

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sabato 2 gennaio 2021

Interessi rateazione INAIL 2020/2021: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2020/2021: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2020, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2020/2021 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,59%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2020/2021 in scadenza al 16 febbraio 2021 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: