venerdì 3 febbraio 2023

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2023

L'INPS, con Circolare n.14 del 3/2/2023, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2023.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Importo lordo € 1.321,53 (al netto del 5,84% = € 1.244,36)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Importo lordo € 1.585,84 (al netto del 5,84% = € 1.493,23)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.470,99

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • Importo massimo dell’indennità da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022 € 1.222,51

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 656,44

Fonte: Circolare INPS n.14 del 3/2/2023

giovedì 2 febbraio 2023

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2023

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2023
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell'8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 ed il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2023

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2023
L'INPS, con circolare n.12 dell'1/2/2023, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2023 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, anche per l’anno 2023 l’aliquota contributiva è pari al 26,23%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 35,03%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2023 pari a euro 113.520,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2022.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 17.504,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 per cento;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2023 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:


1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2021Liberi Professionisti: 25,98%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2022 e 2023Liberi Professionisti: 26,23%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
35,03% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.12 dell'1/2/2023


mercoledì 1 febbraio 2023

Minimali Inps 2023

Minimali Inps 2023
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2023.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2023:

Anno 2023Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld567,94
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)53,95
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima29,98
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile750,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (53,95) x (6) / (40) = € 8,09
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (53,95) x (5) / (36) = € 7,49
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua52.190,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.4.349,00
Massimale annuo della base contributiva113.520,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (567,94 x 40%)227,18
Limite annuale per l’accredito dei contributi11.813,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.360,66

Fonte: Circolare INPS n.11 dell'1/2/2023