venerdì 28 gennaio 2022

Minimali Inps 2022

Minimali Inps 2022
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2022.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2022:

Anno 2022Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld525,38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)49,91
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,73
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile693,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (49,91) x (6) / (40) = € 7,49
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua48.279,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.4.023,00
Massimale annuo della base contributiva105.014,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (525,38 x 40%)210,15
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.928,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.183,77

Fonte: Circolare INPS n.15 del 28/1/2022

giovedì 20 gennaio 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 - Rivalutazione dei limiti di reddito

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 - Rivalutazione dei limiti di reddito
L'Inps, con la circolare n. 9 del 20/1/2022, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2022.

Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • i figli o equiparati anche se non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

A questo link è pubblicata la circolare Inps

Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps

lunedì 3 gennaio 2022

Interessi rateazione INAIL 2021/2022: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2021/2022: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2021, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2021/2022 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,10%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2021/2022 in scadenza al 16 febbraio 2022 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: