L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 del 2015 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare INPS n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2016 per i lavoratori domestici:
Senza quota CUAF (*) | |||
fino a € 7,88 da € 7,89 fino a € 9,59 oltre € 9,59 | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
Senza quota CUAF (*) | |||
fino a € 7,88 da € 7,89 fino a € 9,59 oltre € 9,59 | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Fonte: Circolare INPS n.16 del 29/1/2016
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