Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2017 l’aliquota contributiva si riduce al 25,72%, per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota è del 32,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.
Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2017 pari a euro 100.324,00.
L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2016.
Infine, l'Istituto precisa che l'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito dell'anno 2017 pari ad euro 15.548,00 e che i versamenti inferiori ad euro 3.731,52 (per le categorie soggette al 24%), ad euro 3.998,95 (per le categorie soggette al 25,72%) e ad euro 5.087,31 (per gli altri soggetti al 32,72%) i mesi accreditati saranno proporzionali al contributo versato.
Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2017 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:
1a fascia | 2a fascia | |
1996-1997 | 10,00% | |
1998-1999 | 12,00% | |
2000-2001 | 13,00% | |
2002-2003 | 14,00% | |
2004 | 17,80% | 18,80% |
2005 | 18,00% | 19,00% |
2006 | 18,20% | 19,20% |
1/1-6/11/2007 | 23,50% | |
7/11-31/12/2007 | 23,72% | |
2008 | 24,72% | |
2009 | 25,72% | |
2010-2011 | 26,72% | |
2012-2013 | 27,72% | |
2014 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 28,72% | ||
2015 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 30,72% | ||
2016 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 31,72% | ||
2017 | Liberi Professionisti: 25,72% | |
Altri soggetti: 32,72% |
Fonte: Circolare INPS n.21 del 31/1/2017
N.B.: L’art. 15 del Dlgs. n. 22 del 2015, come integrato e modificato dall'art. 7 della legge n. 81 del 2017, al comma 15 bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto – già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017.
Il medesimo comma 15-bis dispone inoltre che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1 dell’art.15 del D.lgs n.22 del 2015, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Fonte: Circolare INPS n.115 del 19/7/2017