La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2019 e l'anno 2020 è pari a -0,3 per cento.
In relazione a quanto sopra, sono stati confermati gli attuali livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare in vigore anche per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022.
Inoltre, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Pertanto, le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.
In allegato al Messaggio dell' Inps n. 2331 del 17/06/2021 troverete le tabelle (in formato Excel) contenenti i livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
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