L'Inps ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2023. Con la circolare INPS n. 11 del 1° febbraio 2023 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’8,1%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2023. Conseguentemente, l'INPS ha proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore del 7,3% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2023, , che l'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all'ultimo pagamento dell'anno corrente.
Il trattamento minimo per il 2023 è pari a € 567,94 mentre la pensione sociale è pari a € 417,85 e l'assegno sociale a € 507,03 al mese.
Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2023 sono pari a € 316,25 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 17.920,00, aumentato rispetto all'anno precedente del 5,10%) ed € 527,16 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 1,31% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).
Riferimento: messaggio INPS n. 4050 del 15 novembre 2023, avente ad oggetto: "Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023".
giovedì 16 novembre 2023
venerdì 9 giugno 2023
Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021 è pari a +8,1 per cento.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2022 e l'anno 2021 è pari a +8,1 per cento.
lunedì 29 maggio 2023
Inail 2023: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2023/2024
Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2023/2024.
I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2023, considerato che nell'anno 2022 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari all'8,1%, sono:
Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2023 risulta pari a 8,09 euro.
I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2023, considerato che nell'anno 2022 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari all'8,1%, sono:
- 53,95 euro: limite minimo giornaliero
- 1.402,70 euro: limite minimo mensile
Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2023 risulta pari a 8,09 euro.
martedì 14 marzo 2023
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 - Rivalutazione dei limiti di reddito
L'Inps, con la circolare n. 28 del 14/3/2023, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2023.
Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps
Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- i figli o equiparati anche se non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps
venerdì 3 febbraio 2023
Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2023
L'INPS, con Circolare n.14 del 3/2/2023, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2023.
Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015):
Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:
Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:
Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:
Assegno per attività socialmente utili:
Fonte: Circolare INPS n.14 del 3/2/2023
Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015):
- Importo lordo € 1.321,53 (al netto del 5,84% = € 1.244,36)
Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:
- Importo lordo € 1.585,84 (al netto del 5,84% = € 1.493,23)
Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:
- Importo massimo mensile € 1.470,99
Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:
- Importo massimo dell’indennità da liquidare nell’anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022 € 1.222,51
Assegno per attività socialmente utili:
- € 656,44
Fonte: Circolare INPS n.14 del 3/2/2023
giovedì 2 febbraio 2023
Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2023
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell'8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 ed il periodo gennaio 2022-dicembre 2022.
Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2023
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, anche per l’anno 2023 l’aliquota contributiva è pari al 26,23%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 35,03%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.
Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2023 pari a euro 113.520,00.
L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2023, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2022.
Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2023 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 17.504,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.200,96, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 per cento;
- € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03 per cento.
Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2023 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:
1a fascia | 2a fascia | |
1996-1997 | 10,00% | |
1998-1999 | 12,00% | |
2000-2001 | 13,00% | |
2002-2003 | 14,00% | |
2004 | 17,80% | 18,80% |
2005 | 18,00% | 19,00% |
2006 | 18,20% | 19,20% |
1/1-6/11/2007 | 23,50% | |
7/11-31/12/2007 | 23,72% | |
2008 | 24,72% | |
2009 | 25,72% | |
2010-2011 | 26,72% | |
2012-2013 | 27,72% | |
2014 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 28,72% | ||
2015 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 30,72% | ||
2016 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 31,72% | ||
2017 | Liberi Professionisti: 25,72% | |
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL) 33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL) | ||
2018, 2019 e 2020 | Liberi Professionisti: 25,72% | |
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL) 34,23% (con contributo DIS-COLL) | ||
2021 | Liberi Professionisti: 25,98% | |
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL) 34,23% (con contributo DIS-COLL) | ||
2022 e 2023 | Liberi Professionisti: 26,23% | |
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL) 35,03% (con contributo DIS-COLL) |
Fonte: Circolare INPS n.12 dell'1/2/2023
mercoledì 1 febbraio 2023
Minimali Inps 2023
Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2023:
Anno 2023 | Euro |
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld | 567,94 |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 53,95 |
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima | 29,98 |
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile | 750,00 |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (53,95) x (6) / (40) = € 8,09 | |
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (53,95) x (5) / (36) = € 7,49 | |
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 52.190,00 |
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens. | 4.349,00 |
Massimale annuo della base contributiva | 113.520,00 |
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (567,94 x 40%) | 227,18 |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 11.813,00 |
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria. | 2.360,66 |
Fonte: Circolare INPS n.11 dell'1/2/2023
venerdì 20 gennaio 2023
Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2023
Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2023 (calcolati sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno) ed i valori convenzionali di vitto e alloggio (calcolati sulla base del 100% della variazione del costo della vita) secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 45 del C.C.N.L.:
LIVELLI | TAB. A | TAB. B | TAB. C | TAB. D | ||
LAVORATORI CONVIVENTI | LAVORATORI DI CUI ART. 14 C. 2 | LAVORATORI NON CONVIVENTI | ASSISTENZA NOTTURNA | |||
valori mensili | indennità | valori mensili | valori orari | valori mensili | ||
autosufficienti | non autosuff. | |||||
A | 725,19 | 5,27 | ||||
AS | 857,06 | 6,21 | ||||
B | 922,98 | 659,27 | 6,58 | |||
BS | 988,90 | 692,25 | 6,99 | 1.137,23 | ||
C | 1.054,85 | 764,74 | 7,38 | |||
CS | 1.120,76 | 7,79 | 1.288,87 | |||
D | 1.318,54 | 189,52 | 8,98 | |||
DS | 1.384,46 | 189,52 | 9,36 | 1.592,17 |
TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 8,36; Liv. DS valore orario 10,09
TABELLA H - Indennità art. 34 - 3° comma - Baby sitter fino al 6° anno di età bambino: Liv. BS valore mensile 130,05; valore mensile lavoratori tab. B 91,12; valore orario 0,79
TABELLA I - Indennità art. 34 - 4° comma - Addetto a più persone non autosufficenti: Liv. CS e DS valore mensile 112,34; valore orario 0,66
TABELLA L (In vigore dal 1° ottobre 2021) - Indennità art. 34 - 7° comma - Lavoratori certificati UNI11766/2019: Liv. B valore mensile 8,99; Liv. BS e CS valore mensile 11,24
mercoledì 4 gennaio 2023
Interessi rateazione INAIL 2022/2023: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2022, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2022/2023 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.
La misura di detto tasso di interesse è pari allo 1,71%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 16 febbraio 2023 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
La misura di detto tasso di interesse è pari allo 1,71%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2022/2023 in scadenza al 16 febbraio 2023 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
lunedì 2 gennaio 2023
Rinnovo Social Card 2023: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i limiti reddituali e ISEE rivalutati per l'anno 2023 relativi alla Carta Acquisti, i quali vengono aumentati annualmente in ragione dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. La perequazione per determinare i valori relativi all’anno 2023 è risultata pari al 7,3%.
Come già precisato dall'INPS con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.
Nel periodo 2008 - 2012 le spese sono state addebitate e saldate direttamente dallo Stato.
Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.
A CHI SPETTA:
Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).
La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).
Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE:
Come già precisato dall'INPS con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.
LIMITI DI REDDITO | |||
Anno | Dichiarazione ISEE | Trattamenti pensionistici Più altri redditi | |
età compresa tra 65 e 70 anni | età pari o superiore a 70 anni | ||
2011 | 6.322,64 | 6.322,64 | 8.430,19 |
2012 | 6.499,82 | 6.499,82 | 8.666,43 |
2013 | 6.701,34 | 6.701,34 | 8.935,12 |
2014 | 6.781,76 | 6.781,76 | 9.042,34 |
2015 | 6.795,38 | 6.795,38 | 9.060,51 |
2016 | 6.788,61 | 6.788,61 | 9.051,48 |
2017 | 6.788,61 | 6.788,61 | 9.051,48 |
2018 | 6.863,29 | 6.863,29 | 9.151,05 |
2019 | 6.938,78 | 6.938,78 | 9.251,71 |
2020 | 6.966,54 | 6.966,54 | 9.288,72 |
2021 | 7.001,37 | 7.001,37 | 9.335,16 |
2022 | 7.120,39 | 7.120,39 | 9.493,86 |
2023 | 7.640,18 | 7.640,18 | 10.186,91 |
Nel periodo 2008 - 2012 le spese sono state addebitate e saldate direttamente dallo Stato.
Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.
A CHI SPETTA:
Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).
La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).
Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE:
- L'INPS ha precisato che sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza.
- A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata sottoscritta la DSU, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. I richiedenti e i precettori di Carta acquisti dovranno presentare quanto prima nel mese di gennaio la DSU per il nuovo anno. In caso contrario, l’erogazione della stessa sarà sospesa fino alla presentazione di un nuova DSU valida.
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