L'Inps ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2023. Con la circolare INPS n. 11 del 1° febbraio 2023 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’8,1%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2023. Conseguentemente, l'INPS ha proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore del 7,3% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2023, , che l'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all'ultimo pagamento dell'anno corrente.
Il trattamento minimo per il 2023 è pari a € 567,94 mentre la pensione sociale è pari a € 417,85 e l'assegno sociale a € 507,03 al mese.
Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2023 sono pari a € 316,25 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 17.920,00, aumentato rispetto all'anno precedente del 5,10%) ed € 527,16 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 1,31% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).
Riferimento: messaggio INPS n. 4050 del 15 novembre 2023, avente ad oggetto: "Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023".