INPS Circolare 32/2026: Nuovi Limiti Reddito Assegni Familiari e Maggiorazioni Pensione
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 32 del 27 marzo 2026 con le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare per il 2026. Questi limiti determinano la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle maggiorazioni di pensione, oltre ai limiti reddituali mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
Chi ha diritto agli assegni familiari INPS nel 2026
Gli assegni familiari 2026 riguardano esclusivamente i soggetti esclusi dalla normativa dell'assegno per il nucleo familiare:
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Piccoli coltivatori diretti
- Titolari di pensioni dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
Familiari a carico: requisiti e categorie
A partire dal 1° marzo 2022, gli assegni familiari spettano per i seguenti familiari:
- Coniuge/parte di unione civile: solo se a carico e il richiedente è titolare di pensione dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico: tutti minorenni, inabili al lavoro, studenti (fino a 21 anni per scuola media; fino a 26 anni per università nei limiti del corso di laurea) o apprendisti fino a 21 anni
- Ascendenti (genitori, nonni) e equiparati a carico: solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
Importi mensili assegni familiari 2026
| Categoria beneficiario | Familiari a carico | Importo mensile |
|---|---|---|
| Coltivatori diretti, coloni, mezzadri | Fratelli, sorelle, nipoti | € 8,18 |
| Pensionati gestioni speciali e piccoli coltivatori diretti | Coniuge, fratelli, sorelle, nipoti | € 10,21 |
| Piccoli coltivatori diretti | Genitori ed equiparati | € 1,21 |
Assegno unico universale: cosa è cambiato dal 2022
Il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Di conseguenza, per i nuclei familiari con figli e orfanili, hanno cessato di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 4 del Testo Unico assegni familiari (DPR 30 maggio 1955, n. 797).



0 commenti:
Posta un commento