non reversibile ai familiari superstiti;
non gravata da imposte;
non esportabile;
non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile.
Spetta ai cittadini italiani, comunitari (con l’iscrizione all’anagrafe comunale), extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), rifugiati politici e apolidi (titolari dei rispettivi titoli di soggiorno rilasciati dalle competenti autorità):
- - che hanno compiuto 65 anni;
- - residenti effettivamente ed abitualmente in Italia
- - che hanno soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
- - che sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Misura e requisiti: l’assegno è corrisposto fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 2009, ad euro 5.317,65 (euro 409,05 mensili). L’assegno non è esportabile e pertanto si perde se l’interessato si trasferisce all’estero. L’assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti. Coloro che percepiscono l’assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali (vedi scheda trattamento minimo). Il reddito da considerare per la concessione dell’assegno è costituito dall’ammontare dei redditi personali ovvero coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. Se l’avente diritto possiede redditi propri, l’assegno è attribuito in misura ridotta fino al raggiungimento dell’importo dell’assegno (euro 5.317,65), se non coniugato, ovvero fino al doppio dell’importo (euro 10.635,30), se coniugato, considerando anche il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui sia titolare. L’assegno è concesso in modo provvisorio sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti della concessione dell’assegno, non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale.
La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps competenti per residenza oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.
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