lunedì 20 luglio 2009

LE PENSIONI ENASARCO PIGNORABILI PER UN QUINTO - Corte costituzionale 183/2009

Le pensioni erogate dall’ ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), sono pignorabili nei limiti di un quinto del loro ammontare, al pari delle pensioni che sono previste in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e dipendenti privati. In tal senso si è pronunciata la Corte Costituzionale nella sentenza 22-26 giugno 2009, n. 183 (con la correzione di errore materiale effettuata con l’Ordinanza 8-9 luglio 2009, n. 212), con la quale la stessa Corte ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 29 ottobre 2007 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 dicembre 2008), in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. Secondo il Tribunale di Treviso, l’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, nell’escludere la pignorabilità della pensione erogata ai giornalisti dall’ENASARCO, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, perché sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, previsto per le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti pubblici e dei dipendenti privati anche a seguito di precedenti Sentenze della stessa Corte costituzionale. Al riguardo la Corte costituzionale ha evidenziato, tra l’altro, che pur avendo l’ENASARCO acquisito natura privatistica di Fondazione, in base al DLgs n. 509/1994, non costituisce certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle pensioni da esso erogate rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati. Infatti, nella Sentenza n. 444 del 2005, emessa dalla stessa Corte Costituzionale, era stato affermato che, poiché «l’impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (articolo 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all’una o all’altra categoria di beneficiari sotto il profilo - l’unico rilevante nel presente giudizio - della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata». Peraltro, a seguito della emanazione, da parte della Corte Costituzionale, della sentenza n. 506/2002, sono attualmente pignorabili, per la parte che eccede il minimo necessario al sostentamento, ed a prescindere dalla natura del credito, sia le pensioni pubbliche sia quelle erogate dall’INPS. Conseguentemente, in armonia con quanto stabilito con le precedenti Pronunce, anche l’articolo 28, comma 1, della legge n. 12/1973, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni erogate dell’ENASARCO, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte

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