mercoledì 21 aprile 2010

Cud e Red 2009: dall'INPS istruzioni per i pensionati



L'INPS ha inviato ai pensionati il plico ( cd. “bustone”) contenente la consueta a documentazione relativa al trattamento in godimento.
Il plico, in relazione alle caratteristiche della prestazione, può contenere:

- il modello CUD;
- il modello per la richiesta di applicazione delle detrazioni d’imposta, scelto in funzione della residenza del pensionato:

. modello italiano -dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Italia;
. modello DETR UE - dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti negli Stati dell’ Unione Europea e in Norvegia;
. modello DETR Extra UE - dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Stati diversi dall’ Unione Europea e dalla Norvegia);
. modello per l’Addizionale Regionale agevolata Veneto, per i soli residenti in Veneto;

- istruzioni per la dichiarazione dei redditi (Red ) per i residenti in Italia;
- modello Redest per residenti all’estero;
- lettera di comunicazione della prima parte del PIN, per i soggetti che non ne erano già in possesso;
- codici a barre da utilizzare per la gestione dei modelli inviati.

Modalità di invio del bustone:
Quest’anno, ai soggetti titolari di posta elettronica certificata (PEC), il bustone è stato spedito a mezzo posta elettronica.
L’informazione sulla modalità di comunicazione è segnalata nell’area di monitoraggio della comunicazione epistolare con l’utenza.

Avvio della campagna redd per l’anno 2010:

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L’art 15, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.

Alla luce di quanto disposto dal citato art. 15, L. 102/2009, è stata programmata con l’Agenzia delle Entrate la trasmissione delle informazioni reddituali dichiarate al Fisco dai contribuenti titolari delle prestazioni collegate al reddito e, ove necessario, dei loro familiari.

Pertanto se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all’Inps in quanto l’Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, per realizzare concretamente la finalità di semplificazione amministrativa perseguita dalla norma, evitando la duplicazione degli adempimenti burocratici, l’Inps richiede ai pensionati di presentare il modello red solo nei casi in cui possiedano redditi che non debbano essere dichiarati al Fisco.

Tale situazione ricorre in tutti i casi in cui il pensionato e/o i suoi familiari si trovino nelle condizioni di essere esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi al Fisco o abbiano conseguito nell’anno 2009 redditi esenti da Irpef che sono però rilevanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni dell’Inps.

In entrambe tali ipotesi, attraverso il modello red, dovranno essere dichiarati tutti i redditi del soggetto, anche quelli che vengono dichiarati al Fisco.

Nel caso in cui il soggetto, pur essendo teoricamente esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione fiscale, dichiari comunque tutti i propri redditi all’Agenzia delle Entrate, per far valere oneri, crediti d’imposta, etc., la dichiarazione reddituale (Red) non dovrà essere trasmessa all’ Istituto.

Modalità semplificate di dichiarazione sono invece previste nel caso in cui la situazione reddituale del soggetto non sia variata rispetto a quanto comunicato con l’ultima dichiarazione e nel caso in cui il soggetto dichiari di non avere altri redditi oltre alle pensioni.

Ovviamente, poiché l’Inps non conosce anticipatamente la situazione reddituale dei pensionati, la campagna RED è stata indirizzata a tutti i titolari di prestazioni legate al reddito.

Modalità di invio della dichiarazione reddituale:
Le informazioni riguardanti le modalità di comunicazione della situazione reddituale sono state fornite ai pensionati con un’apposita lettera di istruzioni (all.1).

Comunicazione tramite CAF:
L’acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni, potrà avvenire a cura dei CAF o degli altri soggetti abilitati che utilizzeranno le specifiche e le procedure predisposte dall’INPS e previste dalla Convenzione in corso di pubblicazione. Come di consueto, i CAF assisteranno gratuitamente i cittadini nella compilazione e trasmissione della dichiarazione reddituale.

Ai sensi della predetta Convenzione, i CAAF non accetteranno le dichiarazioni reddituali di coloro che dichiarano integralmente i propri redditi al Fisco.

Servizio di acquisizione online:

Come illustrato al punto 1, ai soggetti titolari di pensione è stata inviata la prima parte del codice PIN (Personal Identification Number).

Il pensionato, una volta ottenuta la restante parte del codice secondo le istruzioni inviate (all.2), potrà trasmettere telematicamente la dichiarazione accedendo all’apposita sezione Servizi al cittadino presente sul portale dell’Inps.

Presentazione alla sede INPS:

La dichiarazione reddituale può essere comunque presentata direttamente alla sede Inps competente, che provvederà all’acquisizione dei dati con la procedura in via di rilascio.

Acquisizione delle detrazioni di imposta:
I pensionati potranno richiedere l’acquisizione, la modifica o la revoca delle detrazioni di imposta sulla propria pensione sia rivolgendosi ai CAAF, ai sensi della apposita Convenzione, sia trasmettendole telematicamente attraverso il PIN, accedendo all’apposita sezione Servizi al cittadino presente sul portale dell’Inps, sia, infine, presentando la richiesta alla sede che gestisce la pensione.
fonte: Messaggio INPS n. 8594 del 26/03/2010






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