La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2008 e l'anno 2009 è risultata pari allo 0,7 %.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010 con il predetto indice.
In allegato alla Circolare dell' Inps n. 69 del 26/05/2010 pubblicata a questo link
troverete le tabelle (in formato excel) contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
1 commento:
Buongiorno, vorrei chiederle un chiarimento. Sono separata legalmente con un figlio a carico al 50%, mi sono appena trasferita a casa da mia madre le quali hanno un loro reddito da pensione. Avendo io diritto all'assegno per il nucleo famigliare, nella domanda devo inserire anche il reddito di mia madre, o solo quello mio? Grazie.
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