Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il D. Lgs n. 151/2015, attuativo di una delle deleghe contenute nel Jobs Act, che modifica e riformula l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza, adeguando le disposizioni e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche e alla loro introduzione nei contesti aziendali.
La riscrittura dell'articolo 4 rappresenta un primo passo verso il superamento di una norma risalente a 45 anni fa, ormai desueta, e ha il pregio di adeguare le esigenze organizzative e produttive aziendali alle necessità imposte dal diritto, senza che il lavoratore sia arbitrariamente sottoposto al controllo a distanza da parte del datore di lavoro.
È stato diversamente regolamentato l'utilizzo degli impianti audiovisivi e dei dispositivi di controllo: i dati e le informazioni raccolti sono ritenuti utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che ne sia data al lavoratore adeguata informazione nel rispetto della normativa sulla privacy. Tale controllo non può certamente essere considerato un'indebita ingerenza nella riservatezza del lavoratore; nel nostro ordinamento i diritti del lavoratore sono ampiamente tutelati sotto il profilo della garanzia della riservatezza, in virtù dell'atteggiamento da sempre assunto dal Garante rispetto alla protezione dei dati personali. È consentito il controllo a distanza dei lavoratori solo a fronte di un'esigenza organizzativa o produttiva.
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