L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”
Conseguentemente, per l'anno 2021, sono state confermate le fasce di retribuzione pubblicate con la circolare INPS n. 17 del 6 febbraio 2020, su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2021 per i lavoratori domestici:
Senza quota CUAF (*) | |||
fino a € 8,10 da € 8,11 fino a € 9,86 oltre € 9,86 | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
Senza quota CUAF (*) | |||
fino a € 8,10 da € 8,11 fino a € 9,86 oltre € 9,86 | |||
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
(*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(**) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Fonte: Circolare INPS n.9 del 25/1/2021
Nessun commento:
Posta un commento