Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
- il coniuge/parte di unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico, tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipot;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps