mercoledì 7 ottobre 2009

Cig - circolare INPS n.58-2009


L’art. 6, L. n. 164/75 stabilisce che “l’integrazione salariale è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi”.
L’Inps con la circ. n. 58/2009 ha chiarito che “i suddetti limiti massimi possono essere computati avendo riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta”. La novità si applica a partire dai trimestri in corso al 20/4/2009

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