Per i lavoratori assicurati presso la gestione separata non iscriti - al momento del pensionamento - ad altra forma pensionistica obbligatoria, si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l’accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.
“I predetti lavoratori - ha precisato l’Inps nella circ. n. 60/2008 - conseguono quindi, a partire dai
1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
• 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
• 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
• 58 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009;
• al raggiungimento di quota 95 con un’età minima di 59 anni e un’anzianità contributiva minima
di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010;
• al raggiungimento di quota 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni e un’anzianità contributiva
minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2012;
• al raggiungimento di quota 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni e un’anzianità contributiva
minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.
Ai lavoratori iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, siano essi pensionati o
non pensionati, si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze
della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione
degli esercenti attività commerciali.
Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di con
i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
• 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
• 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
• 59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009;
• al raggiungimento di quota 96 con un’età minima di 60 anni e un’anzianità contributiva minima
di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
• al raggiungimento di quota 97 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima
di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
• al raggiungimento di quota 98 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima
di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.
Sia gli iscritti che i non iscritti ad altra forma obbligatoria possono avere la pensione prima del 65°
anno di età solo se l’importo di essa risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale”
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