sabato 3 ottobre 2009

Indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa



DISOCCUPAZIONE ORDINARIA REQUISITI NORMALI LAVORATORI SOSPESI (Decreto n. 46441)

Che cos'è: è un'indennità che spetta ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai
lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.) se sono state raggiunte, a livello territoriale, le necessarie intese tra le parti sociali, intese che dovranno essere poi recepite con decreto del Ministro del Lavoro.
Per ottenerla:
- il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività lavorativa e la relativa motivazione ai Centri per l'impiego ed alla sede Inps territorialmente competente, fornendo l'elenco dei lavoratori sospesi;
- il lavoratore deve essere assicurato all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente.
Per quanto tempo
: Ai lavoratori sospesi spetta l'indennità nel limite massimo di 90 giorni annui.
Quanto spetta: questa nuova tipologia di intervento, prevista in via sperimentale per il triennio 2009-2011, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stressa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Quando termina: Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti;
viene avviato ad un nuovo lavoro;
diventa titolare di pensione diretta;
rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro;
non accetta l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni
di provenienza;
non accetta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità;
viene cancellato dalle liste di disoccupazione.
La domanda: Si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria, nel più breve tempo possibile, agli uffici Inps più vicini o tramite gli Enti di patronato oppure tramite il datore di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici INPS e sul sito dell'Istituto http://www.inps.it/ , nella sezione moduli.
Per la concessione dell'indennità ai lavoratori sospesi è necessario che il datore di lavoro abbia comunicato, al Centro per l'impiego e agli uffici Inps competenti per territorio, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o adun percorso di riqualificazione professionale presso gli uffici Inps.

Da ricordare: Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall'art. 1 comma 783 della legge 296/06.
Il pagamento: L'indennità può essere riscossa:


  • con bonifico bancario o postale;
    allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatorepresso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.



OBBLIGHI DEL LAVORATORE DISOCCUPATO TITOLARE DI PRESTAZIONE:
Il lavoratore deve comunicare immediatamente:
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio

  • rioccupazioni anche di breve durata (anche di 1 giorno);
    cambi di indirizzo;
    cambio delle coordinate bancarie.

fonte: http://www.inps.it

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