Cigs e malattia


Con la circ. n. 82/2009 l’Inps ha chiarito il rapporto tra cassa integrazione e malattia.
L’art. 3, L. n. 464/72 ha previsto che la Cigssostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie”.,.
Tale disposizione si applica ailavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro. “Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie:l’attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire
le integrazioni salarialiQualora lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per Cigs, si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle indennità a carico dei relativi
enti assicurativi ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione”.
Gli stessi criteri si applicano alla Cigo.
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