Per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota è del 30,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 23,50%.
Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2015 pari a euro 100.324,00.
L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2014.
Infine, l'Istituto precisa che l'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito dell'anno 2015 pari ad euro 15.548,00 e che i versamenti inferiori ad euro 3.653,78 (per le categorie soggette al 23,50%) e ad euro 4.776,35 (per gli altri soggetti al 30,72%) i mesi accreditati saranno proporzionali al contributo versato.
Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2015 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:
1a fascia | 2a fascia | |
1996-1997 | 10,00% | |
1998-1999 | 12,00% | |
2000-2001 | 13,00% | |
2002-2003 | 14,00% | |
2004 | 17,80% | 18,80% |
2005 | 18,00% | 19,00% |
2006 | 18,20% | 19,20% |
1/1-6/11/2007 | 23,50% | |
7/11-31/12/2007 | 23,72% | |
2008 | 24,72% | |
2009 | 25,72% | |
2010-2011 | 26,72% | |
2012-2013 | 27,72% | |
2014 | Liberi Professionisti: 27,72% | |
Altri soggetti: 28,72% | ||
2015 | 30,72% |
Fonte: Circolare INPS n.27 del 5/2/2015
Aggiornamento: L’art. 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 142, - cd Milleproroghe – convertito dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11, pubblicata sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015, ha sostituito il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge 147/2013 e variato quanto già previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (s.m.i.).
Conseguentemente ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, per l’anno 2014 e 2015 si applica l’aliquota contributiva del 27%, per l’anno 2016 si applica l’aliquota contributiva del 28% e per l’anno 2017 del 29%.
A modifica di quanto precedentemente illustrato, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, i contributi dovuti per l’anno 2015 sono calcolati applicando le aliquote così come di seguito specificato:
2015 | Liberi Professionisti: 27,72% |
Altri soggetti: 30,72% |
L'Istituto precisa, inoltre, che l'accredito dei contributi è basato sul minimale di reddito dell'anno 2015 pari ad euro 15.548,00 e che i versamenti inferiori ad euro 4.309,91 (per le categorie soggette al 27,72%) i mesi accreditati saranno proporzionali al contributo versato.
Fonte: Circolare INPS n.58 dell'11/3/2015
Nessun commento:
Posta un commento