lunedì 28 gennaio 2019

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2019

L'INPS, con Circolare n.5 del 25/1/2019, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2019.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.148,74 = Importo lordo € 993,21 (al netto del 5,84% = € 935,21)
  • Retribuzione superiore ad € 2.148,74 = Importo lordo € 1.193,75 (al netto del 5,84% = € 1.124,04)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.148,74 = Importo lordo € 1.191,85 (al netto del 5,84% = € 1.122,25)
  • Retribuzione superiore ad € 2.148,74 = Importo lordo € 1.432,50 (al netto del 5,84% = € 1.348,84)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.328,76

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.180,76 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 982,40 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 592,97

Fonte: Circolare INPS n.5 del 25/1/2019

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Minimali Inps 2019

Minimali Inps 2019
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2019.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2019:

Anno 2019Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld513,01
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)48,74
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,07
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile677,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,74) x (6) / (40) = € 7,31
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua47.143,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.929,00
Massimale annuo della base contributiva102.543,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (513,01 x 40%)205,20
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.670,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.132,39

Fonte: Circolare INPS n.6 del 25/1/2019

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mercoledì 16 gennaio 2019

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2019

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2019

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti con decorrenza 1° gennaio 2019 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio calcolati sulla base della variazione del costo della vita secondo quanto stabilito dagli articoli 37 e 44 del C.C.N.L. del Lavoro domestico del 20 febbraio 2014:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 15 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A636,204,62
AS751,885,45
B809,71578,375,78
BS867,55607,296,13997,67
C925,40670,896,47
CS983,226,821.130,70
D1.156,72171,047,87
DS1.214,56171,048,211.396,77

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,34; Liv. DS valore orario 8,85

mercoledì 2 gennaio 2019

Interessi rateazione INAIL 2018/2019: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2018/2019: coefficienti per l'autoliquidazione
04/01/2019: Autoliquidazione 2018-2019: rinvio del termine di pagamento dei premi

Rinviato al 16 maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

È rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2018, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda e terza rata del premio relativo all'autoliquidazione 2018/2019 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari all' 1,07%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 16 maggio 2019 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda e terza rata scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

martedì 1 gennaio 2019

Rinnovo Social Card 2019: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti

Rinnovo Social Card 2019: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i limiti reddituali e ISEE rivalutati per l'anno 2019 relativi alla Carta Acquisti, i quali vengono aumentati annualmente in ragione dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. La perequazione per determinare i valori relativi all’anno 2019 è risultata pari all' 1,1%.

Come già precisato dall'INPS con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.

LIMITI DI REDDITO
AnnoDichiarazione ISEETrattamenti pensionistici
Più altri redditi
età compresa tra 65 e 70 annietà pari o superiore a 70 anni
20116.322,646.322,648.430,19
20126.499,826.499,828.666,43
20136.701,346.701,348.935,12
20146.781,766.781,769.042,34
20156.795,386.795,389.060,51
20166.788,616.788,619.051,48
20176.788,616.788,619.051,48
20186.863,296.863,299.151,05
20196.938,786.938,789.251,71

Nel periodo 2008 - 2012 le spese sono state addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.

A CHI SPETTA:

Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).

La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).

Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE:
  • L'INPS ha precisato che sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza.
  • È invece importante sottolineare la scadenza della dichiarazione ISEE. La normativa relativa alla carta acquisti prevede che in ciascun bimestre debba essere presente una dichiarazione ISEE in corso di validità almeno in un giorno del bimestre stesso. È previsto l’invio da parte dell'INPS di una lettera a tutti i beneficiari ultrasessantacinquenni, o a tutti i titolari delle carte nel caso in cui il beneficiario sia un minore, nel bimestre antecedente quello di scadenza della dichiarazione.
Fonti: www.mef.gov.it e www.inps.it

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