venerdì 31 dicembre 2021

Rinnovo Social Card 2022: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti

Rinnovo Social Card 2022: rivalutazione redditi per prorogare la Carta Acquisti
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i limiti reddituali e ISEE rivalutati per l'anno 2022 relativi alla Carta Acquisti, i quali vengono aumentati annualmente in ragione dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. La perequazione per determinare i valori relativi all’anno 2022 è risultata pari all' 1,7%.

Come già precisato dall'INPS con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.

LIMITI DI REDDITO
AnnoDichiarazione ISEETrattamenti pensionistici
Più altri redditi
età compresa tra 65 e 70 annietà pari o superiore a 70 anni
20116.322,646.322,648.430,19
20126.499,826.499,828.666,43
20136.701,346.701,348.935,12
20146.781,766.781,769.042,34
20156.795,386.795,389.060,51
20166.788,616.788,619.051,48
20176.788,616.788,619.051,48
20186.863,296.863,299.151,05
20196.938,786.938,789.251,71
20206.966,546.966,549.288,72
20217.001,37 7.001,379.335,16
20227.120,397.120,399.493,86

Nel periodo 2008 - 2012 le spese sono state addebitate e saldate direttamente dallo Stato.

Dal 1° gennaio 2013, al fine di garantire la prosecuzione del programma “carta acquisti”, è utilizzato lo stanziamento deliberato da ENI S.p.A. e ENI Foundation. (Decreto interministeriale n. 100152 del 19 dicembre 2012, del Ministero del economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Dalla stessa data è stata sospesa l’erogazione del contributo aggiuntivo di 20 euro riservato agli utilizzatori sul territorio nazionale di gas naturale o GPL ma sarà comunque garantito l’accredito ordinario degli 80 euro bimestrali.

A CHI SPETTA:

Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di nazionalità italiana con età pari o superiore a 65 anni o bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è un esercente patria potestà).

La legge di stabilità 2014, ha esteso la titolarità del diritto, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» (legge n. 147/2013- art. 1, co. 216).

Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE:
  • L'INPS ha precisato che sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza.
  • A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata sottoscritta la DSU, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. I richiedenti e i precettori di Carta acquisti dovranno presentare quanto prima nel mese di gennaio la DSU per il nuovo anno. In caso contrario, l’erogazione della stessa sarà sospesa fino alla presentazione di un nuova DSU valida.
Fonti: www.inps.it e www.mef.gov.it

giovedì 23 dicembre 2021

Inps: rinnovo pensioni 2022

Inps: rinnovo pensioni 2022L'Inps ha completato le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2022. In via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2022 è stata fissata nella misura dell'1,7% e quella definitiva per l'anno 2021 è stata fissata nella misura dello 0,0% dal decreto del 17 novembre 2021, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

L'Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l'anno 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022 ha utilizzato l'indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all'1,6%. Nel corso del primo trimestre dell'anno 2022 verrà effettuata l'elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione, ove spettanti.

Il trattamento minimo per il 2022 è pari a € 523,83 mentre la pensione sociale è pari a € 385,40 e l'assegno sociale a € 467,65 al mese. Gli importi previsionali dell'anno 2021 costituiscono anche i valori definitivi per detto anno.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2022 sono pari a € 291,69 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 17.050,42, aumentato dello 0,40%) ed € 525,17 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 0,90% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

Nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021, dedicata alle operazioni di rinnovo, sono riportati, tra l'altro, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc. e le date di pagamento per l'anno 2022.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2022.

Aggiornamento: Pubblicata la circolare INPS n. 33 del 28 febbraio 2022 con oggetto "Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021. Adeguamento delle tabelle".

In questa circolare l'INPS illustra le lavorazioni effettuate sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l’adeguamento delle pensioni alle novità legislative riguardanti la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti dall'applicazione del coefficiente dell'1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, l’assegno unico e universale per i figli a carico e le modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali.

A seguito delle differenze di perequazione, il trattamento minimo per il 2022 è pari a € 524,35 mentre la pensione sociale è pari a € 385,78, l'assegno sociale a € 468,11 e la pensione per gli invalidi civili a € 291,98 al mese.

venerdì 10 dicembre 2021

Il Certificato Camerale: che cos'è e a cosa serve


Il Certificato Camerale è un documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l’iscrizione di un’azienda presso il Registro delle Imprese e al R.E.A. (il repertorio economico amministrativo) di questo Ente. Esso riporta tutte le informazioni riguardanti un’azienda proprio come la visura camerale, solo che a differenza di quest’ultima esso, il certificato camerale, ha valore legale. Per maggiori dettagli, consulta il sito Studio Vitale

giovedì 17 giugno 2021

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2019 e l'anno 2020 è pari a -0,3 per cento.

martedì 1 giugno 2021

Inail 2021: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2021/2022

Inail 2021: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2021/2022Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2021/2022.

I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2021, considerato che nell'anno 2020 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari a – 0,3%, rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno 2020 e sono:
  • 48,98 euro: limite minimo giornaliero
  • 1.273,48 euro: limite minimo mensile
Operai agricoli: Il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2021 è pari a 43,57 euro.

Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2021 risulta pari a 7,35 euro.

venerdì 5 febbraio 2021

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2021

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2021
L'INPS, con circolare n.12 del 5/2/2021, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2021 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2021 l’aliquota contributiva è pari al 25,98%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 34,23%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2021 pari a euro 103.055,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2020.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.953,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.828,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.144,59 (di cui € 3.988,25 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98 per cento;
- € 5.379,35 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.460,71 (di cui € 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2021 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:


1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2021Liberi Professionisti: 25,98%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.12 del 5/2/2021


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lunedì 1 febbraio 2021

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2021

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2021

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti dal nuovo C.C.N.L. del Lavoro domestico (8 settembre 2020) con decorrenza 1° gennaio 2021 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio. A seguito del tasso ISTAT negativo sono confermati i valori preannunciati, pertanto quest'anno non si procede alla consueta rivalutazione sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno per i minimi retributivi e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio, secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 45 del C.C.N.L.:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 14 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A645,50

4,69

AS762,88

5,53

B821,56
586,835,86

BS880,24
616,186,221.012,27
C938,94
680,716,57

CS997,61

6,93
1.147,24
D1.173,65173,55
7,99

DS1.232,33173,55
8,33
1.417,21

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,45; Liv. DS valore orario 8,98

TABELLA H - Indennità art. 34 - 3° comma - Baby sitter fino al 6° anno di età bambino: Liv. BS valore mensile 115,76; valore mensile lavoratori tab. B 81,10; valore orario 0,70

TABELLA I - Indennità art. 34 - 4° comma - Addetto a più persone non autosufficenti: Liv. CS e DS valore mensile 100,00; valore orario 0,58

TABELLA L (In vigore dal 1° ottobre 2021) - Indennità art. 34 - 7° comma - Lavoratori certificati UNI11766/2019: Liv. B valore mensile 8,00; Liv. BS e CS valore mensile 10,00

venerdì 29 gennaio 2021

Minimali Inps 2021

Minimali Inps 2021
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2021.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2021:

Anno 2021Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld515,58
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)48,98
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,21
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile680,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (48,98) x (6) / (40) = € 7,35
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua47.379,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.3.948,00
Massimale annuo della base contributiva103.055,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (515,58 x 40%)206,23
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.724,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.143,05

Fonte: Circolare INPS n.10 del 29/1/2021

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lunedì 25 gennaio 2021

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2021

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2021
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.

L’articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che: “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

giovedì 21 gennaio 2021

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2021

L'INPS, con Circolare n.7 del 21/1/2021, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 998,18 (al netto del 5,84% = € 939,89)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.199,72 (al netto del 5,84% = € 1.129,66)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Retribuzione inferiore o uguale ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.197,82 (al netto del 5,84% = € 1.127,87)
  • Retribuzione superiore ad € 2.159,48 = Importo lordo € 1.439,66 (al netto del 5,84% = € 1.355,58)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.335,40

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 998,18 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 595,93

Fonte: Circolare INPS n.7 del 21/1/2021

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sabato 2 gennaio 2021

Interessi rateazione INAIL 2020/2021: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2020/2021: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2020, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2020/2021 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,59%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2020/2021 in scadenza al 16 febbraio 2021 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: