giovedì 22 dicembre 2022

Inps: rinnovo pensioni 2023

Inps: rinnovo pensioni 2023L'Inps ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023. In via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2023 è stata fissata nella misura del 7,3% dal decreto del 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022.

Il trattamento minimo per il 2023 è pari a € 563,74 mentre la pensione sociale è pari a € 414,76 e l'assegno sociale a € 503,27 al mese.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2023 sono pari a € 313,91 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 17.920,00, aumentato del 5,10%) ed € 527,16 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dell'1,31% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

Nella circolare n. 135 del 23 dicembre 2022, dedicata alle operazioni di rinnovo, sono riportati, tra l'altro, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc. e le date di pagamento per l'anno 2023.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2023.

giovedì 27 ottobre 2022

Inps: rivalutazione definitiva pensioni 2022

Inps: rivalutazione definitiva pensioni 2022L'Inps ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2022. Con la circolare INPS n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’1,90%.

Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2022. Conseguentemente, l'INPS ha proceduto al conguaglio da perequazione rispetto al valore dell’1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2022.

Il trattamento minimo per il 2022 è pari a € 525,38 mentre la pensione sociale è pari a € 386,54 e l'assegno sociale a € 469,03 al mese.

Per quanto riguarda le prestazioni per gli invalidi civili totali, gli importi mensili per l'anno 2022 sono pari a € 292,55 a titolo di pensione (con limite di reddito annuo personale di € 17.050,42, aumentato rispetto all'anno precedente dello 0,40%) ed € 524,16 a titolo di indennità di accompagnamento (indipendente da redditi) che viene rivalutata, come i trattamenti pensionistici di guerra, dello 0,90% sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni (pari a Lire 442.200 / € 228,38).

In allegato alla circolare n. 120 del 26 ottobre 2022, dedicata alle operazioni di rivalutazione definitiva, sono riportati, tra l'altro, gli importi e i limiti di reddito per le principali prestazioni erogate dall'Istituto in relazione al reddito: trattamento minimo, assegno sociale, pensione sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile ecc. per l'anno 2022.

A questo link è pubblicata la circolare dell'Inps con allegate tutte le tabelle aggiornate per l'anno 2022.

martedì 31 maggio 2022

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2021 e l'anno 2020 è pari a +1,9 per cento.

martedì 17 maggio 2022

Inail 2022: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2022/2023

Inail 2022: minimali di retribuzione e premi per l'Autoliquidazione 2022/2023Riportiamo i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi e gli importi dei premi unitari artigiani stabiliti dall'Inail per l'Autoliquidazione 2022/2023.

I minimi per la generalità dei lavoratori (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente) per l' anno 2022, considerato che nell'anno 2021 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall'Istat è risultata pari all'1,9%, sono:
  • 49,91 euro: limite minimo giornaliero
  • 1.297,66 euro: limite minimo mensile
Operai agricoli: Il limite minimo di retribuzione giornaliera per l'anno 2022 è pari a 44,40 euro.

Lavoratori part-time - Considerando l'orario normale di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2022 risulta pari a 7,49 euro.

mercoledì 16 febbraio 2022

Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2022

L'INPS, con Circolare n.26 del 16/2/2022, ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili in vigore dal 1° gennaio 2022.

Trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 148/2015):

  • Importo lordo € 1.222,51 (al netto del 5,84% = € 1.151,12)

Trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali:

  • Importo lordo € 1.467,01 (al netto del 5,84% = € 1.381,34)

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:

  • Importo massimo mensile € 1.360,77

Indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali:

  • € 1.199,72 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad € 998,18 (quanto al massimale più basso)

Assegno per attività socialmente utili:

  • € 607,25

Fonte: Circolare INPS n.26 del 16/2/2022

venerdì 11 febbraio 2022

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2022

Gestione separata INPS: i contributi per l'anno 2022
L'INPS, con circolare n.25 dell'11/2/2022, ha comunicato le aliquote contributive per l'anno 2022 per i soggetti iscritti alla Gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, professionisti).

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2022 l’aliquota contributiva è pari al 26,23%, per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 35,03%, per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL l'aliquota è del 33,72%, mentre per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l'aliquota è del 24%.

Le aliquote suindicate sono applicabili sui compensi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito per l'anno 2022 pari a euro 105.014,00.

L'INPS ricorda, inoltre, che i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2021.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2022 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 16.243,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
- € 4.260,54 (di cui € 4.060,75 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 26,23 per cento;
- € 5.477,14 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.689,92 (di cui € 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 35,03 per cento.

Riportiamo la serie storica delle aliquote della Gestione separata dal 1996 al 2022 per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche:


1a fascia2a fascia
1996-199710,00%
1998-199912,00%
2000-200113,00%
2002-200314,00%
200417,80%18,80%
200518,00%19,00%
200618,20%19,20%
1/1-6/11/200723,50%
7/11-31/12/200723,72%
200824,72%
200925,72%
2010-201126,72%
2012-201327,72%
2014Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 28,72%
2015Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 30,72%
2016Liberi Professionisti: 27,72%
Altri soggetti: 31,72%
2017Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 32,72% (senza contributo DIS-COLL)
33,23% (dal 1° luglio - con contributo DIS-COLL)
2018, 2019 e 2020Liberi Professionisti: 25,72%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2021Liberi Professionisti: 25,98%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
34,23% (con contributo DIS-COLL)
2022Liberi Professionisti: 26,23%
Altri soggetti: 33,72% (senza contributo DIS-COLL)
35,03% (con contributo DIS-COLL)

Fonte: Circolare INPS n.25 dell'11/2/2022


giovedì 3 febbraio 2022

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2022

Colf e badanti: le retribuzioni aggiornate al 2022

Pubblichiamo qui di seguito i minimi retributivi previsti dal nuovo C.C.N.L. del Lavoro domestico (8 settembre 2020) con decorrenza 1° gennaio 2022 ed i valori convenzionali di vitto e alloggio. A seguito del tasso ISTAT negativo sono confermati i valori preannunciati, pertanto quest'anno non si procede alla consueta rivalutazione sulla base dell'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevata dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno per i minimi retributivi e del 100% della variazione del costo della vita per i valori convenzionali di vitto e alloggio, secondo quanto stabilito dagli articoli 38 e 45 del C.C.N.L.:
LIVELLITAB. ATAB. BTAB. CTAB. D
LAVORATORI CONVIVENTILAVORATORI DI CUI ART. 14 C. 2LAVORATORI NON CONVIVENTIASSISTENZA NOTTURNA
valori mensiliindennitàvalori mensilivalori orarivalori mensili
autosufficientinon autosuff.
A664,09

4,83

AS784,85

5,69

B845,22
603,736,03

BS905,59
633,936,401.041,42
C965,98
700,316,76

CS1.026,34

7,13
1.180,28
D1.207,45173,55
8,22

DS1.267,82173,55
8,57
1.458,03

TABELLA G - Casi di copertura (assistenza a persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari): Liv. CS valore orario 7,66; Liv. DS valore orario 9,24

TABELLA H - Indennità art. 34 - 3° comma - Baby sitter fino al 6° anno di età bambino: Liv. BS valore mensile 119,09; valore mensile lavoratori tab. B 83,44; valore orario 0,72

TABELLA I - Indennità art. 34 - 4° comma - Addetto a più persone non autosufficenti: Liv. CS e DS valore mensile 102,88; valore orario 0,60

TABELLA L (In vigore dal 1° ottobre 2021) - Indennità art. 34 - 7° comma - Lavoratori certificati UNI11766/2019: Liv. B valore mensile 8,23; Liv. BS e CS valore mensile 10,29

martedì 1 febbraio 2022

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2022

Colf e badanti: contributi INPS lavoratori domestici per l'anno 2022
L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

venerdì 28 gennaio 2022

Minimali Inps 2022

Minimali Inps 2022
L'Inps ha pubblicato i principali valori per il calcolo della contribuzione 2022.

Qui di seguito riepiloghiamo i valori più significativi dei minimali retributivi per l'anno 2022:

Anno 2022Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld525,38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)49,91
Retribuzioni convenzionali in genere: Retribuzione giornaliera minima27,73
Soci delle cooperative della piccola pesca: Retribuzione convenzionale mensile693,00
Rapporti di lavoro a tempo parziale: (49,91) x (6) / (40) = € 7,49
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua48.279,00
Importo mensilizzato prima fascia di retribuzione pens.4.023,00
Massimale annuo della base contributiva105.014,00
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (525,38 x 40%)210,15
Limite annuale per l’accredito dei contributi10.928,00
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.2.183,77

Fonte: Circolare INPS n.15 del 28/1/2022

giovedì 20 gennaio 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 - Rivalutazione dei limiti di reddito

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 - Rivalutazione dei limiti di reddito
L'Inps, con la circolare n. 9 del 20/1/2022, ha comunicato le nuove tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione ed i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2022.

Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
  • ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • ai piccoli coltivatori diretti;
  • ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
  • il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
  • i figli o equiparati anche se non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea); inabili al lavoro (senza limiti di età)
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto
  • i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia
Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Si ricorda che il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, ha istituito, a fare data dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, prevedendo altresì, all’articolo 10, comma 3, che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

A questo link è pubblicata la circolare Inps

Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps

lunedì 3 gennaio 2022

Interessi rateazione INAIL 2021/2022: coefficienti per l'autoliquidazione

Interessi rateazione INAIL 2021/2022: coefficienti per l'autoliquidazione
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2021, da applicare per il calcolo degli interessi sulla seconda, terza e quarta rata del premio relativo all'autoliquidazione 2021/2022 come previsto dall'articolo 59, comma 19, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'articolo 55, comma 5, della legge n. 144/1999.

La misura di detto tasso di interesse è pari allo 0,10%.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2021/2022 in scadenza al 16 febbraio 2022 i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono: