martedì 31 maggio 2022

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023

Assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023
La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l'anno 2021 e l'anno 2020 è pari a +1,9 per cento.


In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare in vigore anche per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

In allegato alla Circolare dell' Inps n. 65 del 30/05/2022 troverete le tabelle (in formato Excel) contenenti i livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nessun commento: