Ricordiamo che le disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare e cioè:
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
- il coniuge, anche se legalmente separato, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- i figli o equiparati conviventi e non conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi, di età inferiore a 18 anni; apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni); universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea) o inabili
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- figli di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
- Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina del sito dell'Inps
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