Con l'articolo 8 della legge n. 148/2011 la regola di stabilità "reale" del contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 18 Stat. lav., nella versione ante riforma 2012) poteva essere modificata con un contratto collettivo aziendale o territoriale.
Con la legge n. 92/2012 si è preferito, invece, ricorrere ad un sistema più tradizionale, distinguendo i casi in cui resta la stabilità reale e i casi nei quali viene reintrodotta la stabilità "obbligatoria" anche nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Secondo un'opinione diffusa la modifica in senso peggiorativo dell'articolo 18 avrebbe una compensazione nella riduzione delle forme contrattuali "atipiche" e nel miglioramento delle tutele di sicurezza sociale. Sono ipotesi, queste, che vengono verificate nel presente volume, salvo poi essere riscontrate sul piano giudiziario.
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