Ricordiamo che la disposizioni sugli assegni familiari riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioò nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Gli assegni spettano per i seguenti familiari:
- il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali);
- i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico dell'ascendente);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti.
Per avere diritto all'assegno i figli, i fratelli, le sorelle e i nipoti devono essere minori di 18 anni o inabili al lavoro, o studenti. In tal caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti medi (di scuola media) e fino a 26 anni (ma nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto) per gli studenti universitari.
Se invece il familiare è un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
Gli importi mensili delle prestazioni sono i seguenti:
- Euro 8,18 spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli;
- Euro 10,21 spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.
A questo link è pubblicata la circolare Inps
Maggiori informazioni sull'argomento sono pubblicate a questa pagina di TuttoInps
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