Con il provvedimento di approvazione del modello, l’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato quanto segue:
- l’esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti (i campi non utilizzati possono essere omessi, se tale modalità risulta più agevole), mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righi aggiuntivi numerandoli progressivamente (mantenendo però la sequenza numerica dei campi approvata dall’Agenzia delle Entrate);
- la certificazione unica, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con una veste grafica diversa da quella dello schema approvato;
- ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2009, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 28 febbraio 2010, una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, ovvero tutti i dati compresi quelli già certificati (vale a dire riemissione della certificazione CUD nel nuovo tracciato 2010; si suggerisce di consegnare la nuova certificazione con una nota di accompagnamento «il presente modello annulla e sostituisce quello precedentemente consegnato»);
- la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all’Inps, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali.
La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’Inps ai fini degli adempimenti istituzionali.
L’Istituto, attraverso i campi «mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens» sarà in grado di recuperare i necessari dati utili alla definizione delle prestazioni (per i periodi dal 2005 in poi non devono più essere forniti all’Inps gli SA/sost);
- per l’Inpdap la certificazione CUD/2010 è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili;
- la certificazione CUD/2010 può essere presentata dal lavoratore all’Ipost ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.
Termini di consegna
La certificazione CUD/2010 (redditi 2009) deve essere rilasciata (in duplice copia), unitamente alle informazioni per il contribuente, ai lavoratori interessati, entro il 28 febbraio 2010 (art. 4, comma 6quater, Dpr n. 322/1998), ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato che ha cessato il rapporto di lavoro.
La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica (v. anche articolo 4, comma 6quater, Dpr n. 322/1998).
Le istruzioni confermano che è facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione CUD in formato elettronico (v. Agenzia dell Entrate, ris. n. 145, 21.12.2006), purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla stampare ed utilizzare per i successivi adempimenti.
Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, precisano le istruzioni, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
Rimane in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.
Periodi di imposta successivi al 2009
Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato (cambiando i riferimenti temporali) anche per certificare i dati relativi ai periodi successivi al 2009, fino all’approvazione della nuova certificazione.
Vale a dire che potrà essere utilizzato per certificare i redditi 2010 ai lavoratori che cesseranno il
rapporto di lavoro e che ne faranno richiesta.
Redditi diversi di natura finanziaria
L’art. 6 del provvedimento stabilisce che i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni o nelle altre operazioni che possono generare rediti diversi di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, lettere da c) a cquinquies),
del Dpr n. 917/1986; Tuir), sono tenuti a rilasciare alle parti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.
Novità nelle istruzioni per la compilazione della Parte A e della Parte B
Parte A - Dati generali - Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme
Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per la compilazione del punto 11 “Eventi eccezionali” è necessario utilizzare il codice “3” per i contribuenti, residenti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in tale data nella regione Abruzzo, per i quali l’ordinanza ministeriale del 6 giugno 2009, n. 3780 ha previsto la sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo.
I termini sono stati prorogati al 30 giugno 2010 dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837.
Parte B – Dati fiscali
Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 21, 22 e 24 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF nonché dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione. Il decreto-legge n. 168 del 23 novembre 2009 prevede il differimento di venti punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2009.
Pertanto, nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto. Nel caso in cui il sostituto d’imposta non ha tenuto conto del differimento di cui al citato decreto, quest’ultimo deve restituire le maggiori somme trattenute nell’ambito della retribuzione del mese di dicembre. Soltanto in tal caso nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto trattenuto al netto delle restituzioni effettuate. Il sostituto deve compilare le annotazioni (cod. BQ) solo nel caso in cui abbia tenuto conto di quanto disposto dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 168.
Nel punto 38 è prevista l'indicazione, nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto, dell’ammontare di detto credito recuperato.
Nel punto 44 è prevista l'indicazione, nel caso in cui in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto, dell’ammontare di detto credito recuperato.
Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell’anno 2008 a 35.000 euro, l’ art. 4, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto, in via sperimentale sul trattamento economico accessorio, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
Tale riduzione è fissata per un importo massimo di 134 euro. Nel punto 50 va indicato l’importo della detrazione fruita. Nel punto 51 va indicato l’ammontare del trattamento accessorio erogato, già ricompreso nel punto 1. Si precisa che qualora il trattamento economico venga erogato a soggetti di cui all’art. 2, comma 4 del D.P.C. del 27 febbraio 2009, la riduzione di imposta si applica sull’imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente erogato.
Pertanto, con riferimento a questi ultimi, nel punto 51, va riportata la metà del trattamento economico complessivamente erogato.
Nel punto 54 l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005.
Nel punto 55 l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che i punti 54 e 55 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3.
Nel punto 65 è prevista l'indicazione dell’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare. (Si tratta del bonus straordinario attribuito ai soggetti residenti componenti di un nucleo familiare a basso reddito, di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280).
Nel punto 132 va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari.
Nel punto 133 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto destinato al fondo istituito dall’art. 1 comma 755 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell’ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dall’1/1/2001 al netto delle relative imposte sostitutive.
Nel punto 134 va indicato l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari.
Nel punto 135 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari.
Nel punto 136 va indicato l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.
Si precisa che i punti da 132 a 136 vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 124.
La compilazione dei suddetti punti è volta a garantire la massima trasparenza rendendo edotti i
lavoratori dell’ammontare del TFR accantonato.
Nella Tabella A relativa agli “ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19%” il codice “35” è stato attribuito alle “Spese per asili nido” ed il codice “36” agli “Altri oneri detraibili”.
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