Perequazione delle soglie reddituali e ISEE. Il decreto interdipartimentale n. 15964 del 2009 ha stabilito la perequazione sia dei limiti reddituali sia dell’ISEE, i quali vengono aumentati annualmente in ragione dell’indice di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La perequazione definitiva per l’anno 2009 è pari al 3,2% e quella presuntiva per l’anno 2010 è pari allo 0,7%.
Come già precisato con messaggio n. 5909 del 12 marzo 2009 il limite previsto per l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo stesso per tutti i soggetti indipendentemente dall’età; nello stesso messaggio è stato altresì precisato che il limite di reddito del patrimonio mobiliare, pari o inferiore a 15.000 euro, non è soggetto a perequazione automatica.
LIMITI DI REDDITO | |||
Anno | Dichiarazione ISEE | Trattamenti pensionistici Più altri redditi | |
età compresa tra 65 e 70 anni | età pari o superiore a 70 anni | ||
2008 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
2009 | 6.192,00 | 6.192,00 | 8.256,00 |
2010 | 6.235,35 | 6.235,35 | 8.313,80 |
Scadenza domanda carta acquisti e scadenza dichiarazione ISEE
Sono pervenute alla Direzione Centrale dell' INPS diverse richieste circa la scadenza delle domande di carta acquisti già presentate o la validità della carte in possesso dei singoli soggetti.
A tal fine si precisa che sia le domande che le carte prepagate non hanno alcuna scadenza.
E’ invece importante sottolineare la scadenza della dichiarazione ISEE.
La normativa relativa alla carta acquisti prevede che in ciascun bimestre debba essere presente una dichiarazione ISEE in corso di validità almeno in un giorno del bimestre stesso.
Per evitare disagi inerenti la scadenza della dichiarazione ISEE è previsto l’invio di una lettera a tutti i beneficiari ultrasessantacinquenni, o a tutti i titolari delle carte nel caso in cui il beneficiario sia un minore; a regime le lettere verranno inviate il bimestre antecedente quello di scadenza della dichiarazione.
Messaggio Inps n.384/2009
Fonte: inps.it
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