venerdì 3 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014: ecco le novità per lavoro e previdenza

Legge di stabilità 2014: ecco le novità per lavoro e previdenza
La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ha pubblicato sul proprio sito un elenco delle principali novità in materia di lavoro e previdenza in vigore dal 1° gennaio 2014 a seguito dell'approvazione della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sul supplemento ordinario n. 87 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013).

In questo elenco vengono forniti i primi chiarimenti sui seguenti punti:


  • Articolo 1, comma 22 : incentivazione alla continuità di servizio nei call center
    La disposizione è pensata per quelle aziende che gestiscono call center e che hanno stabilizzato i lavoratori usufruendo della procedura prevista dall’art. 1, comma 1202 e seguenti, della legge n. 296/2006 e che sono ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Per l’anno 2014 viene riconosciuto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore stabilizzato per un massimo di 12 mesi. L’incentivo, attivabile attraverso l’istituto del conguaglio, non può superare i 200 euro al mese per ogni dipendente interessato, mentre per l’azienda non può superare i 3 milioni di euro e il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo al 1° gennaio 2014. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia dovrà fornire le modalità attuative.
    La norma prevede un interpello preventivo degli organi comunitari per verificare se tale incentivo sia compatibile con le disposizioni europee sugli aiuti di Stato.
  • Articolo 1, comma 108: crisi delle imprese e delle agenzie di lavoro operanti nei porti
    L’ente di gestione del porto può destinare una quota non superiore al 15% delle entrate derivanti dalle tasse di carico e scarico delle merci imbarcate o sbarcate per non più di cinque anni a fronte di una riduzione della manodopera di almeno il 5% all’anno, senza oneri ulteriori per lo Stato. Tali somme sono finalizzate al sostegno dell’occupazione, alla formazione, alle misure di incentivazione al pensionamento per dipendenti mo soci. Nello stesso periodo il personale delle imprese interessate non deve aumentare, né debbono crescere i soci.
  • Articolo 1, comma 127: detrazioni IRPEF per lavoratori dipendenti ed assimilati
    L’art. 13 del DPR n. 917/1986 ha subito alcune modificazioni. La detrazione base passa, per i lavoratori dipendenti ed assimilati da 1.840 a 1.880, con adeguamenti di altre detrazioni.
  • Articolo 1, comma 128: riduzione dei premi INAIL
    È prevista la riduzione dei premi e contributi INAIL “da applicare a tutte le tipologie oggetto di riduzione”: tutto questo, a partire dal 1° gennaio 2014, con un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia. La riduzione si applicherà ad ogni tipologia di premio, ivi compresa l’agricoltura, “tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale”, fatte salve le imprese giovani (due anni di attività) per i quali dovranno essere indicati specifici criteri. La riduzione sarà per il 2014 pari a 1.000 milioni di euro, 1.100 milioni per il 2015, mentre per il 2016 sarà di 1.200 milioni.
  • Articolo 1, comma 129: incremento dell’indennizzo per danno biologico
    L’incremento dell’indennizzo per danno biologico, a partire dal 1° gennaio 2014, è pari a non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT tra il 2000 ed il 2013: il limite di spesa massima, per ogni anno, è comunque fissato a 50 milioni di euro.
  • Articolo 1, commi 130 e 131: rendite ai superstiti per deceduti sul lavoro
    Viene previsto un computo sul massimale retributivo ex art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965.
    Con il comma 131 viene “formalizzato” in una norma legale quanto già contenuto nel D.M. 19 novembre 2008 circa l’individuazione dei familiari aventi titolo al beneficio previsto dal Fondo di sostegno per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro. Si tratta del coniuge superstite fino alla morte o ad un nuovo matrimonio e dei figli legittimi, naturali, adottivi, riconosciuti e riconoscibili. Se mancano, il beneficio spetta agli ascendenti ed ai genitori adottanti se viventi a carico del “de cuius” e fino al loro decesso ed ai fratelli e sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico.
  • Articolo 1, comma 132: sconto IRAP sulle assunzioni
    Le imprese che incrementano la base occupazionale, rispetto all’anno precedente, con assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2014, ad una deduzione per l’IRAP.
    L’importo deducibile, nel limite massimo di 15.000 euro a persona, spetta per l’anno di assunzione e per i due successivi. Nel calcolo del personale va computato anche quello, eventualmente ridotto, delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. . Il risparmio effettivo dell’IRAP è pari a 585 euro per tre anni.
  • Articolo 1, commi 133 e 134: proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione
    L’art. 7 – bis della legge n. 99/2013 aveva previsto una sanatoria per gli associati in partecipazione la cui scadenza era stata fissata al 30 settembre ed i cui rapporti, pur stipulati secondo le regole fissate dal codice civile tra gli articoli 2549 e 2555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione : ora, i termini sono riaperti (quelli precedenti, molto stretti, non avevano consentito a molte imprese di avvalersi dell’istituto) e la procedura può legittimamente svolgersi, in tutti i suoi passaggi, entro il 31 marzo 2014. Il Legislatore ha fissato la data del 31 luglio 2014 per l’invio all’INPS di tutta la documentazione (comprensiva, ovviamente, del pagamento alla “gestione separata, a mo’ di sanatoria).
    L'autore ricorda, per inciso, i passaggi necessari ed i vantaggi:
    a) accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche RSU o funzionari della categoria o delle strutture territoriali), ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;
    b) accordo individuale con i singoli lavoratori con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 cpc con i quale vengono “sistemate” eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;
    c) assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di apprendistato (ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del lavoratore: in questo caso, ferma restando la contribuzione di favore tipica dell’istituto (1,61% se l’azienda è dimensionata fino alle nove unità, 11,61% se più grande) per un triennio (che diventa di quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa), il contratto è regolato “in toto” dal D.L.vo n. 167/2011;
    d) pagamento alle gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi. L'autore ricorda che nel contratto di associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato (comprensivo della quota di malattia e di maternità) è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato. Ciò significa che la somma da versare per un massimo di sei mesi si presenta molto conveniente, atteso che su un compenso, ad esempio, di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;
    e) il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione (accordo collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato all’INPS unitamente alla istanza di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Su questo punto, sono estremamente chiari sia la circolare dell’Istituto n. 167/2013 che il messaggio n. 20906 del 20 dicembre 2013.
    Va, per inciso, ricordato come l’apertura della procedura produca un effetto sospensivo sugli accertamenti ispettivi in corso limitatamente ai rapporti dei lavoratori oggetto di sanatoria e la sua conclusione positiva determina l’archiviazione degli stessi e degli eventuali procedimenti giudiziari pendenti, non ancora passati in giudicato. Su questo punto l'autore rimanda alla circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013 e agli approfondimenti presenti sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena all’apposita rubrica.
    Il comma 134 afferma, poi, che la procedura non deve comportare alcun aggravio per la finanza pubblica.
  • Articolo 1, comma 135: trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine
    La legge n. 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’ASpI, con l’eccezione di quelli a carattere sostitutivo, di quelli stagionali, dell’apprendistato (che, peraltro, fatta salvo l’apprendistato in cicli stagionali del settore del turismo, è un contratto a tempo indeterminato) e di quelli nei quali parte del rapporto è una Pubblica Amministrazione. Ebbene, l’art. 2, comma 30, aveva previsto che in caso di trasformazione del rapporto, il datore di lavoro potesse recuperare gli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva, con la possibilità che, qualora il rapporto non fosse stato trasformato ma l’assunzione a tempo indeterminato fosse, comunque, avvenuta entro i successivi sei mesi, il recupero dell’1,40% poteva avvenire sottraendo le mensilità trascorse tra la fine del contratto a termine e la successiva assunzione.
    Ora, in caso di trasformazione il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva (e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto.
    Si pone, a questo punto, il problema di che cosa accade se l’assunzione a tempo indeterminato avviene a distanza di qualche mese (sempre all’interno dei sei dalla cessazione). La dizione letterale della norma “con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all’art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, al primo periodo, le parole – nei limiti delle ultime sei mensilità – sono soppresse”, non sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore la vecchia disposizione. È, in ogni caso, auspicabile un chiarimento dal parte del Dicastero del Lavoro e dell’INPS.
  • Articolo 1, comma 136: contribuzione sui rapporti a termine per le Agenzie di somministrazione
    È stato abrogato il comma 39 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 che avrebbe consentito alle Agenzie di somministrazione di ridurre dal 4% al 2,6% l’aliquota contributiva prevista dall’art. 12, comma 1, del D.L.vo n. 276/2003 in favore degli Enti bilaterali del settore.
  • Articolo 1, comma 175: lavoratori frontalieri
    A partire dal 1° gennaio 2014, il guadagno dei lavoratori frontalieri o che operano in via continuativa o come oggetto esclusivo del rapporto in Paesi limitrofi all’Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente i 6.700 euro.
  • Articolo 1, comma 183: nuovi impegni di spesa per ammortizzatori sociali
    Sono stati finanziati per il 2014 alcuni ammortizzatori sociali nelle quantità sotto riportate:
    a) Cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga di cui all’art . 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92/2012, 600 milioni di euro;
    b) Contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8 della legge n. 236/1993, 40 milioni di euro;
    c) Cassa integrazione Guadagni per cessazione di attività prorogata a 24 mesi (legge n. 223/1991), 50 milioni di euro;
  • Articolo 1, comma 184: settore della pesca e CIG in deroga
    Con tale comma sono tratti 30 milioni di euro dal Fondo per la formazione previsto dall’art. 18, comma 1, della legge n. 2/2009, finalizzati alla istituzione della CIG in deroga nel settore della pesca al momento, limitata al 2014.
  • Articolo 1, comma 185: modifiche all’art. 3 della legge n. 92/2012 in tema di fondi bilaterali
    Attraverso una serie di soppressioni di date (commi 4, 14 , 19, 42, 44 e 45) e modifiche vengono nuovamente ritoccati i fondi bilaterali di solidarietà, nei settori non coperti dalla integrazione salariale: l’obiettivo è quello di integrare, attraverso l’intervento delle parti (datori di lavoro e lavoratori) il reddito dei soggetti sospesi dal lavoro. La cancellazione del termine del 31 ottobre (al quale si era giunti attraverso due proroghe), fa sì che i fondi bilaterali possano essere costituiti in ogni momento e, se necessario, adeguati.
    Qualora non vengano attuati i fondi bilaterali, nei settori non coperti opererà il fondo residuale attivato dal Ministero del Lavoro, cosa che comporta, a partire dal 1° gennaio 2014, una contribuzione di finanziamento pari allo 0,50% (per 2/3 a carico del datore e per 1/3 a carico del lavoratore). Se le parti, alla data del 1° gennaio 2014, hanno in corso la trattativa per la costituzione o l’adeguamento del fondo, lo 0,50% è sospeso fino al 31 marzo 2014 (data ultima fissata per il completamento delle procedure): se l’accordo non si realizza, il contributo di finanziamento viene richiesto con effetto retroattivo.
    Cambia anche la lettera a) del comma 11 relativa ad alcuni compiti affidati alla bilateralità: prima, la disposizione affermava che bisognava “assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’ASpI”, ora afferma che occorre “assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente”.
  • Articolo 1, comma 186: importo del contratto di solidarietà
    Per l’anno 2014 l’importo a favore dei lavoratori per il contratto di solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984, per le ore non lavorate, è pari al 70%, nel limite massimo di 50 milioni di euro. Tra il 2009 ed il 2013, per effetto del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 106/2009, i cui termini furono “allungati” per tre anni, la percentuale fu dell’80%.
  • Articolo 1, commi da 191 a 198: tutela pensionistica per 23.000 esodati
    Con il comma 191, 6.000 lavoratori autorizzati al versamento della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre, pur se hanno lavorato (non a tempo indeterminato) con un reddito annuo fino a 7.500 euro. La decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2015.
    Altri 17.000 sono stati tutelati dai commi da 194 a 198. La spesa prevista è di 950 milioni di euro, ove concorrono come finanziamento gli aumenti contributivi previsti per la gestione separata (comma 491). Le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni sono rimandate ad un decreto “concertato” tra Lavoro ed Economia che dovrebbe essere emanato nei primi giorni di marzo 2014 e che, molto probabilmente, come già avvenuto, per una serie di istanze vedrà all’opera le speciali commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del Lavoro. All’INPS spetteranno anche compiti di monitoraggio. La decorrenza del trattamento è compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 6 gennaio 2015. La novità, rispetto al passato, consiste nella prese d’atto della necessità di allargare i criteri relativi al reddito da lavoro.
    Questi sono i soggetti potenzialmente interessati:
    a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011 che possono vantare almeno un contributo accreditato od accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo tale data una qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato;
    b) lavoratori il cui rapporto si è risolto entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali sottoscritti anche e artt. 410, 411 e 412 – ter cpc., o a seguito di accordi collettivi con incentivo all’esodo sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pur se hanno svolto dopo il 30 giugno 2012, attività lavorativa purchè non riconducibile a lavoro subordinato;
    c) lavoratori con rapporto risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 311 dicembre 2012 a seguito di accordi individuali sottoscritti anche ex artt. 410, 411 e 412 – ter cpc, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo tale data attività lavorativa non riconducibile a lavoro subordinato;
    d) lavoratori il ci rapporto sia cessato per risoluzione unilaterale, tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, pur se hanno svolto dopo tale data attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro subordinato;
    e) lavoratori collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011 ed autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione dopo tale data che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7 della legge n. 223/1991), perfezionino, con il versamento dei contributi volontari, i requisiti “pre – riforma Fornero”.
    Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni ex art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 184/1997, potrà riguardare anche i periodi eccedenti i sei mesi antecedenti la domanda di autorizzazione;
    f) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 2011, sebbene al 6 dicembre non abbiano alcun con tributo accreditato od accreditabile al 6 dicembre 2011, purchè abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 3° novembre 2013 e che a quest’ultima data non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
  • Articolo 1, commi 201, 202 e 203: istituzione di un fondo per bambini di famiglie a basso reddito
    Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio, per l’anno 2014 un fondo per i bambini di famiglie a basso reddito. Con DPCM, “concertato” con il Ministro dell’Economia, sono stabiliti i criteri per l’erogazione di contributi nei limiti della disponibilità del fondo, l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo.
  • Articolo 1, commi 209 e seguenti: finanziamento delle convenzioni per LSU e superamento precarietà
    Con una serie di disposizioni finalizzate a cercare di superare la precarietà, l’Esecutivo torna ad occuparsi sia dei Comuni che dei lavoratori socialmente utili, cercando di favorire negli Enti con disponibilità di posti in pianta organica l’assunzione a tempo indeterminato anche parziale. Al contempo (comma 210) viene vietata, òpena la nullità dell’atto, qualsiasi stipula di nuolve convenzioni.
  • Articolo 1, comma 215: fondo per il reinserimento dei lavoratori con ammortizzatori in deroga
    Viene istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro, rispettivamente, per il 2015 ed il 2016. L’obiettivo è quello di favorire i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga e di coloro che, in stato di disoccupazione, siano immediatamente disponibili ad un’occupazione. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, al termine di un iter procedimentale che vede coinvolte, a vario titolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili e volte a potenziare le politiche attive, tra cui, la sperimentazione a livello regionale del contratto di ricollocazione, supportato da programmi formativi specifici.
  • Articolo 1, comma 218: finanziamento del Fondo per le attività delle consigliere di parità
    Il Fondo, previsto dall’art. 18 del D.L.vo n. 198/2006, è rifinanziato, per il 2014, con 500.000 euro tratti dal Fondo per l’occupazione ex art. 18, comma 1, della legge n. 2/2009.
  • Articolo 1, comma 219: potenziamento finanziario e normativo dell’art. 1 del D.L. n. 76/2013 e del piano “Garanzia dei giovani”
    È stato rafforzato il comma 15 dell’art. 1 consentendo un ulteriore finanziamento del contratto a tempo indeterminato per i giovani da 18 a 29 anni, consentendo ulteriori finanziamenti “ a valere sulle eventuali riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, già destinati ai programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell’incentivo sia coerente con il piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il piano”.
    Le Province, nel rispetto della vigente normativa sul contenimento della spesa del personale, hanno facoltà di prorogare i contratti a termine e quelli di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali, in coerenza con l’avvio del Piano sulla “Garanzia per i giovani”. Il Ministero del Lavoro può anticipare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio della UE, nei limiti di 30 milioni di euro.
  • Articolo 1, comma 452: indennità di vacanza contrattuale per i pubblici dipendenti
    Nel triennio 2015 – 2017 l’indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
  • Articolo 1, comma 476: lavoro nei giorni di riposo o festività infrasettimanale per le forze dell’ordine
    Con una norma di interpretazione autentica dei DPR n. 170/2007 (art. 10, comma 3) e n. 163/2002 (art. 11, comma 8) si afferma che la prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà alcun diritto al lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero, con salvezza degli effetti scaturenti da sentenze già passate in giudicato. La norma riguarda le forze di Polizia e le Forze Armate (in primis, l’Arma dei Carabinieri).
  • Articolo 1, comma 483: rivalutazione dei trattamenti pensionistici
    Per il triennio 2014 – 2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998 avviene nel modo seguente:
    a) se l’importo è fino a tre volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%;
    b) se l’importo è superiore a tre volte il minimo e fino a quattro volte, l’indicizzazione è del 95%;
    c) se l’importo è superiore a quattro volte e fino a cinque, l’indicizzazione è del 75%;
    d) se l’importo è superiore a cinque volte e fino a sei, l’indicizzazione è del 50%;
    e) se l’importo è superiore a sei volte il minimo, l’indicizzazione è del 40%;
  • Articolo 1, commi 484 e 485: pagamento dell’indennità di buonuscita o del TFR per i dipendenti pubblici
    Fino al 31 dicembre 2013, per effetto dell’art. 12, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni nella legge n. 122/2010, il pagamento delle competenze di fine rapporto per i dipendenti pubblici avveniva, in un certo senso rateizzato, a partire da una certa somma ma con scadenze abbastanza vicine. Ora, fatte salve le regole precedenti per chi è andato in pensione entro il 31 dicembre 2013, avverrà nel modo seguente:
    a) se l’importo, al lordo delle trattenute fiscali non supera i 50.000 euro in un unico rata annuale;
    b) se l’importo, al lordo delle trattenute fiscali non supera i 100.000 euro in due tranche annuali;
    c) in tre importi annuali se l’ammontare o superiore.
    Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni o del primo importo annuale, rispettivamente dopo dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale (comma 8, art. 12, della legge n. 122/2010).
    La liquidazione dei trattamenti di fine servizio (art. 3 della legge n. 140/1997, modificato dal comma 484 della legge n. 147/2012) avverrà dopo dodici mesi dalla cessazione dal servizio.
  • Articolo 1, comma 486: contributo di solidarietà sulle c.d. “pensioni d’oro”
    Viene reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d’oro”. Introdotto nel 2011, era stato dichiarato incostituzionale dalla corte con la sentenza n. 116/2013. Il nuovo sistema è diverso, nel senso che è indicizzato sul trattamento INPS minimo pari a 495,43 euro mensili.
    Il contributo di solidarietà opererà nel modo seguente:
    a) il 6% per gli importi mensili compresi tra 6.936,02 (14 volte il minimo) e 9.908,60 (20 volte il minimo);
    b) il 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a 14.862,90 euro;
    c) il 18% per le pensioni di importo mensile superiore.
  • Articolo 1, comma 489: limiti al cumulo pensioni lavoro per ex dipendenti pubblici
    Le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici non possono erogare a soggetti titolari di trattamenti pensionistici pubblici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (ad esempio, ex INPDAP), trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino nell’panno i 303.000 euro. Nei trattamenti pensionistici sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a cariche pubbliche elettive. Gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte Costituzionale) applicano questi principi nel rispetto dei propri ordinamenti.
  • Articolo 1, comma 491: aliquota per i co.co.co. e co.co.pro. pensionati e per gli iscritti ad alla gestione separata
    Nel 2014 l’aliquota da versare (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) per i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, sale al 22%, mentre nel 2015 arriverà al 23,5%.
  • Articolo 1, comma 744: la contribuzione alla gestione separata per le Partite IVA
    Nel 2014 l’aliquota contributiva dei soggetti con partita IVA iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) resta fissata al 27%. Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta gestione separata la contribuzione sale al 28% nel percorso progressivo che porterà nel 2018 alla piena equiparazione con l’aliquota dei lavoratori subordinati.

A questo link è pubblicato il testo della Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Fonte: DPL Modena.

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