La misura, introdotta — tramite l’art. 19, L. n. 2/2009 — in via sperimentate per il triennio 2009-2011, consiste nel riconoscimento di una somma liquidata in unica soluzione pari al 20% (ex art. 7-bis L. n. 33/2009) del reddito percepito l’anno precedente, ai co.co.co. iscritti in via esclusiva (cioè non iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che non siano già titolari di una pensione) alla gestione separata presso l’Inps, con esclusione dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Per la fruizione dell’assegno, occorrerà soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:
- operare in regime di monocommittenza;
- aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito superiore a 5 mila euro ma pari o inferiore al minimale di reddito contributivo (14.240 euro nel 2009} e aver avuto un accreditamento presso la gestione separata Inps di un numero di mensilità non inferiore a tre (e non superiore a 10);
- avere, nell’anno di riferimento, l’accredito di almeno tre mensilità, nella gestione separata;
- vi sia stata cessazione del rapporto.
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