La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata. con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa DPR 11 Febbraio 2005 n.68 in vigore Il sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", ma in più ha delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Con questo sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato
In sintesi,le comunicazioni via P.E.C. presentano un adeguato grado di sicurezza e saranno destinate a sostituire progressivamente quelle in forma postale, con un enorme risparmio di costi per la Pubblica Amministrazione (e di carta per l’ambiente).
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Obblighi per le società
A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185:
- le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della presente legge);
- le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data.
Obblighi per i professionisti
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro un anno dalla medesima data.
Modalità di iscrizione
I soggetti sopra indicati devono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), secondo le modalità specificate nella Circolare CR/49 allegata di seguito.
La successiva comunicazione dell’indirizzo di Pec al Registro imprese e tutte le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Con questo sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato
In sintesi,le comunicazioni via P.E.C. presentano un adeguato grado di sicurezza e saranno destinate a sostituire progressivamente quelle in forma postale, con un enorme risparmio di costi per la Pubblica Amministrazione (e di carta per l’ambiente).
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
Obblighi per le società
A norma dell’articolo 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185:
- le nuove imprese che si costituiscono in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore della presente legge);
- le imprese già costituite in forma societaria prima di tale data dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro tre anni dalla stessa data.
Obblighi per i professionisti
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro un anno dalla medesima data.
Modalità di iscrizione
I soggetti sopra indicati devono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), secondo le modalità specificate nella Circolare CR/49 allegata di seguito.
La successiva comunicazione dell’indirizzo di Pec al Registro imprese e tutte le eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
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