giovedì 24 settembre 2009

Il contratto a chiamata (job on call)

Il contratto a chiamata, o lavoro intermittente, o job on call è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa a tempo determinato o indeterminato Questa tipologia lavorativa è regolamentata dal DLS 10 settembre 2003, n. 276, art. 33 (vedi di seguito il relativo estratto dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 33).
Il contratto intermittente può essere stipulato solamente nel caso di lavoro A CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTELe prestazioni di carattere discontinuo o intermittente sono indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 ottobre 2004). Del predetto Regio Decreto devono considerarsi solamente le tipologie di lavoro indicate senza considerare i requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali lo stesso Decreto fa riferimento Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2005, n. 4).
In ogni caso, sempre in attesa delle nuove determinazioni della contrattazione collettiva, continuano ad applicarsi le clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che disciplinavano l’esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo (DM 23 ottobre 2004).
Il contratto intermittente può essere stipulato solamente nel caso di lavoro PER PERIODI PREDETERMINATI
Per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno:
* week end: ore 13.00 del venerdì – ore 6.00 del lunedì* vacanze natalizie: 1° dicembre – 10 gennaio* vacanze pasquali: domenica delle Palme – martedì successivo il Lunedì dell’Angelo* ferie estive: 1° giugno – 30 settembre
I periodi sopra individuati potranno essere modificati dai contratti collettivi per adeguarli alle effettive necessità di ogni settore, così come potranno essere individuati ulteriori periodi predeterminati.
Il contratto intermittente può essere stipulato solamente nel caso di lavoro CON PARTICOLARI LAVORATORIIn ogni caso, per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati (Dlgs 276/2003, art. 34, comma 2).
QUANDO NON E’ UTILIZZABILE IL CONTRATTO A CHIAMATA:
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente (Dlgs art. 34, comma 3):
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata
da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
CARATTERISTICHE CONTRATTUALI
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e deve contenere i seguenti elementi:
durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto
luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo
trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista
forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione
modalità della chiamata che deve essere effettuata in forma scritta e modalità della relativa conferma da parte del lavoratore (Circolare Ministeriale 4/2005)
tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità
eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto
Nel caso in cui nel contratto non siano espressamente riportati gli elementi sopra elencati, lo stesso sarà intergrato dalle indicazioni previste dai contratti collettivi (Circolare Ministeriale 4/2005).
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo che non sia complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, anche se riproporzionato secondo la prestazione lavorativa effettivamente eseguita (per esempio è proporzionato l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, le ferie e i vari trattamenti previdenziali e assistenziali). Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata non matura nessun diritto dei lavoratori subordinati: ha solo il diritto a percepire l’indennità di disponibilità.
CONTRIBUZIONE
Il lavoratore intermittente può versare la differenza contributiva per i periodi in cui ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale o ha usufruito dell’indennità di disponibilità. Le modalità del predetto versamento sono stabilite dallo stesso Ente (Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 dicembre 2004).
INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ
Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie (Dlgs 276/2003, art. 36). Attualmente l’ indennità di disponibilità in misura pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell’azienda utilizzatrice (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 marzo 2004). Per la determinazione delle quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del CCNL applicato nell’azienda utilizzatrice.
Il lavoratore che svolga le prestazioni solo in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, ha diritto a percepire l’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. In tal caso, salva diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità per tutto il periodo di inattività precedente e posteriore alla chiamata stessa. Nel caso in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata per tutta la durata del contratto non deve corrispondere alcuna indennità (Circolare Ministeriale 4/2005).L’indennità è corrisposta a consuntivo alla fine del mese. Sulla indennità di disponibilità sono versati i contributi per il loro effettivo ammontare.
IMPOSSIBILITÀ DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA
Il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia o di altro evento che impedisca la risposta alla chiamata. Durante tale periodo di indisponibilità il lavoratore non matura il diritto all’indennità.
Nel caso in cui il lavoratore non provveda a tale comunicazione perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego competente, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto, specificando la obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata. Inoltre, con cadenza annuale, il datore di lavoro deve informare le rappresentanze sindacali circa l’andamento delle assunzioni con contratto di lavoro intermittente e le relative chiamate (Circolare Ministeriale 4/2005).
DISCIPLINE APPLICABILI
Il presente contratto, nonostante le suddette particolarità, è pur sempre un contratto di lavoro subordinato, pertanto, le parti devono rispettare la normativa di legge e di contratto collettivo applicabili, in particolare la disciplina in materia di orario di lavoro. Trova, altresì, applicazione la normativa prevista per il lavoro subordinato in caso di malattia professionale e infortunio se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro (Circolare Ministeriale 4/2005). Alla presente tipologia di contratto, invece, non si applica la disciplina del lavoro a tempo parziale nè quello a tempo determinato.
CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO
E’ possibile stipulare (Circolare Ministeriale 4/2005):
più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro diversi
un contratto di lavoro intermittente e altri differenti tipologie contrattuali compatibilmente con i vari impegni assunti dalle parti
COMPUTO DEL LAVORATORE INTERMITTENTE
Il prestatore di lavoro intermittente non è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di legge o dei contratti collettivi (Dlgs 276/2003, art. 39).
CERTIFICAZIONE
Le parti del contratto possono presentare domanda per ottenere la certificazione del contratto al fine di ridurre la possibilità di contenzioso (Dlgs 276/2003, art. 75).
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Estratto dal testo unico del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – Supplemento Ordinario n. 159
Titolo VTIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo ILavoro intermittente
Art. 33.Definizione e tipologie
1. Il contratto di lavoro intermittente e’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Art. 34.Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3. E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35.Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro intermittente e’ stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e’ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonche’ delle modalità di rilevazione della prestazione;e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Nell’indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e’ altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Art. 36.Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente e’ stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità e’ stabilita dai contratti collettivi e comunque non e’ inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L’indennità di disponibilità e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e’ tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonche’ un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 37.Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco dellasettimana, del mese o dell’anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonche’ nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36 e’ corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38.Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e’ riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche’ delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e’ titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne’ matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36.
Art. 39.Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente e’ computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Art. 40.Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e’ ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2.

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