L’art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi…”.
In linea generale, la deducibilità di un onere è strettamente subordinata al verificarsi di determinate condizioni, di seguito sintetizzate:a. deve rientrare fra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;
- deve risultare da idonea documentazione;
- deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di imposta di riferimento (cd. principio di cassa) e nel proprio personale interesse ovvero, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi soggetti (familiari a carico e non fiscalmente a carico).
In particolare, il comma secondo, parte prima, della riferita disposizione espressamente prevede che: “Le spese di cui alla lett. b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì anche per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico”. La disciplina evidenzia la funzione fondamentale degli oneri deducibili, consistente nel dare rilevanza a quei pesi che incidono sulla situazione personale del soggetto, onde far sì che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sia correlata alla effettiva capacità contributiva del soggetto passivo di imposta. Con riferimento al caso specifico, si deve osservare che le spese sostenute dalla contribuente interpellante, moglie del de cuius, corrispondono a un suo interesse specifico e personale, posto che il versamento dei predetti contributi è preordinato al conseguimento del trattamento pensionistico in favore dei superstiti.In altri termini, il versamento dei contributi da parte dell’erede alla forma pensionistica di appartenenza del de cuius, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si pone in rapporto di causa – effetto con il trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede medesimo. A tale proposito si deve specificare che la pensione ai superstiti, di reversibilità (se il defunto è già titolare di pensione diretta), ovvero indiretta (se il defunto al momento del decesso possiede i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia), spetta al coniuge, quand’anche separato, nella misura del 60% della pensione diretta liquidata o di quella che sarebbe spettata al lavoratore deceduto, e compete altresì a ciascun figlio, in possesso dei requisiti di età e di vivenza a carico richiesti dalla legge, in ragione del 20% ciascuno e sino ad un limite massimo del 100% del trattamento pensionistico spettante al defunto. Nel caso in esame, posto che l’interpellante riferisce nell’istanza di aver provveduto, in qualità di erede e di soggetto beneficiario del trattamento pensionistico in questione, al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto, precisando che il mancato versamento degli stessi avrebbe impedito l’erogazione della pensione medesima, deve riconoscersi al coniuge superstite la possibilità di portare in deduzione, dal proprio reddito complessivo, i predetti contributi, nella misura effettivamente sostenuta, al netto delle eventuali sanzioni e degli interessi moratori. A tal fine,considerato che il titolo di pagamento è intestato al de cuius, la circostanza che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite dovrà risultare dalle ricevute relative ai pagamenti effettuati.Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
Nessun commento:
Posta un commento