Da una sentenza è del 2 aprile 2009, bollettino Garante della Privacy Aprile 2009: non si possono spiare i dipendenti che navigano online durante l’orario di lavoro, anche se vengono avvisati che ci saranno dei controlli. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy.
Il caso, con relativa condanna arrivata dal Garante all’azienda Italian Gasket ,è esemplare e servirà da precedente. Un dipendente dell’azienda infatti era stato monitorato per nove mesi mentre navigava su internet. Tutti i dati relativi a quello che faceva erano stati copiati e archiviati, da quali pagine aveva visitato, al tempo che aveva impiegato, alle attività come iscrizioni e conversazioni avute su ogni singolo sito. Il mezzo utilizzato era abbastanza comune: Squid, un software open source che permette di configurare in maniera relativamente semplice e veloce un server proxy con funzioni di cache, utilizzabile anche come transparent proxy, invisibile all’utente finale e senza necessità di mettere mano alle configurazioni dei singoli computer della Lan aziendale.L’azienda ha poi utilizzato i dati raccolti per un provvedimento disciplinare. Il dipendente però ricorre al Garante della Privacy, che ha confermato la sua ragione: l’Azienda non poteva.
Secondo il Garante infatti “l’istallazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento sistematico e continuativo degli accessi a internet – con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate – risulta violare l’art.4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori“. Inoltre, sempre secondo il Garante, la società non aveva neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dallo Statuto in relazione al controllo dei lavoratori, che può essere effettuato per “esigenze organizzative e produttive”.
Oltre allo Statuto dei Lavoratori, il comportamento della Italian Gasket va contro le “Linee guida per posta elettronica e internet“, una serie di disposizioni adottate dal Garante nel marzo del 2007. Secondo queste disposizioni, i controlli messi in essere dall’azienda devono essere graduali e non possono interessare direttamente il singolo lavoratore. Questi controlli non possono essere prolungati e costanti nel tempo, ma solo saltuari. Nulla giustifica quindi il comportamento delI’talian Gasket verso questo dipendente.
Il caso, con relativa condanna arrivata dal Garante all’azienda Italian Gasket ,è esemplare e servirà da precedente. Un dipendente dell’azienda infatti era stato monitorato per nove mesi mentre navigava su internet. Tutti i dati relativi a quello che faceva erano stati copiati e archiviati, da quali pagine aveva visitato, al tempo che aveva impiegato, alle attività come iscrizioni e conversazioni avute su ogni singolo sito. Il mezzo utilizzato era abbastanza comune: Squid, un software open source che permette di configurare in maniera relativamente semplice e veloce un server proxy con funzioni di cache, utilizzabile anche come transparent proxy, invisibile all’utente finale e senza necessità di mettere mano alle configurazioni dei singoli computer della Lan aziendale.L’azienda ha poi utilizzato i dati raccolti per un provvedimento disciplinare. Il dipendente però ricorre al Garante della Privacy, che ha confermato la sua ragione: l’Azienda non poteva.
Secondo il Garante infatti “l’istallazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento sistematico e continuativo degli accessi a internet – con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate – risulta violare l’art.4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori“. Inoltre, sempre secondo il Garante, la società non aveva neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dallo Statuto in relazione al controllo dei lavoratori, che può essere effettuato per “esigenze organizzative e produttive”.
Oltre allo Statuto dei Lavoratori, il comportamento della Italian Gasket va contro le “Linee guida per posta elettronica e internet“, una serie di disposizioni adottate dal Garante nel marzo del 2007. Secondo queste disposizioni, i controlli messi in essere dall’azienda devono essere graduali e non possono interessare direttamente il singolo lavoratore. Questi controlli non possono essere prolungati e costanti nel tempo, ma solo saltuari. Nulla giustifica quindi il comportamento delI’talian Gasket verso questo dipendente.
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