giovedì 24 settembre 2009

Il contratto interinale

Un utile strumento contrattuale per un primo ingresso dei giovani nel mondo del lavoroRispetto alla regolamentazione del cosiddetto lavoro interinale, la nuova legislatura in merito contribuisce a riportare la condizione italiana su un piano di parità rispetto ai principali paesi europei. In questo senso, viene ulteriormente garantita la tutela dei lavoratori temporanei, secondo un modello di inquadramento legislativo che risulta ispirato a quello francese.
Il lavoro temporaneo si definisce, quindi, come un importante canale che favorisce l’ingresso nel mondo lavorativo di tutti coloro, soprattutto dei più giovani, che intendono muovere i primi passi nel mercato del lavoro. Un mercato che risente, oggi come non mai, delle fluttuazioni dell’economia globalizzata.
I tre protagonisti del lavoro temporaneo: l’agenzia fornitrice, il lavoratore e l’azienda utilizzatriceQuando un’azienda richiede una prestazione d’opera di natura temporanea, può far ricorso alla formula del lavoro interinale. Si tratta di una prassi che prevede la relazione fra tre soggetti: l’azienda utilizzatrice, l’azienda riconosciuta dal Ministero del Lavoro (o agenzia) e il lavoratore. Quest’ultimo, per conto dell’agenzia che lo assume di norma, è chiamato a prestare la propria opera temporanea all’impresa utilizzatrice, agendo sotto la sua direzione. L’agenzia, in relazione al tipo di impiego e al tempo previsto della sua durata comunicatogli dall’impresa utilizzatrice, assume il prestatore d’opera con un contratto a tempo determinato corrispondente alla durata del suo impegno.
Se l’agenzia lo assume a tempo indeterminato, il lavoratore riceve un risarcimento per tutti i giorni che non lavoraTuttavia, l’agenzia può decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo presso ulteriori imprese utilizzatrici che ne richiedono volta per volta l’opera. Se si verifica questa seconda possibilità, al lavoratore è garantita un’indennità di disponibilità relativa alle giornate in cui, pur rimanendo a disposizione, non è stato chiamato a lavorare. Si danno però casi in cui è l’azienda utilizzatrice ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore al termine della missione. A questo proposito, la nuova legge ha provveduto a rimuovere tutti gli eventuali ostacoli legali frapposti dalle agenzie, venendo così incontro alle legittime aspirazioni dei lavoratori.
Le agenzie di lavoro temporaneo velocizzano i tempi della ricerca e del reclutamento per i lavoratori e le aziendeIn questo nuovo scenario, si sottolinea l’importante ruolo di intermediazione svolto dall’azienda fornitrice di figure professionali. Le agenzie di fornitura di lavoro interinale, infatti, oltre a non essere soggette al divieto di ricoprire la mansione svolta previsto dalla legge 23-10-1960 n. 1369, sono anzi riconosciute dal legislatore per le funzioni offerte al mercato del lavoro. Si tratta quasi sempre di indispensabili servizi di reclutamento, selezione e collocamento di personale lavorativo che contribuiscono a snellire il mercato del lavoro, riducendo i spesso snervati tempi della ricerca, sia da parte dei lavoratori che delle stesse aziende.
I costi per le aziende utilizzatrici del lavoro interinaleLe aziende, in effetti, devono corrispondere alle agenzie fornitrici un compenso che si somma al costo del lavoro svolto e al contributo preventivato per la formazione professionale dei lavoratori interinali. A conti fatti e in proporzione, quindi, per un’azienda l’”affitto” di un lavoratore temporaneo viene a costare di più di una tradizionale assunzione a tempo indeterminato. Nonostante il maggior costo orario, molte imprese si sono orientate ad utilizzare il lavoro temporaneo per l’elasticità del nuovo strumento, per l’assoluta certezza sul tipo di rapporto instaurato e dei realtivi costi.
I casi in cui la legge non consente l’utilizzo di lavoro temporaneoLa legge esclude la fornitura di lavoro temporaneo nei casi di a) per le mansioni individuate dai CCNL di categoria con particolare riguardo alle mansioni più pericolose, b) sostituzione di lavoratori in sciopero, c) in aziende che, nei dodici mesi precedenti, abbiamo messo in mobilità, in cassa integrazione o licenziato parte del personale, d) imprese non in regola con la valutazione dei rischi (art. 4 DL n. 626/94), e) attività produttive che richiedono particolari controlli medici e, in generale, mansioni che comportano particolari rischi per i lavoratori.

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