Ma il requisito della regolarità contributiva è necessaria anche quando si intende eseguire lavori edili nel settore privato, prima della presentazione della denuncia di inizio attività e/o dell’inizio dei lavori, oppure quando si vuole richiedere l’iscrizione nell’albo fornitori di un ente pubblico, o ancora quando si vogliano domandare agevolazioni o sovvenzioni non solo in ambito previdenziale, o infine quando si voglia gestire in concessione un servizio pubblico.
Chi può richiedere il DURC:
Il richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria munite di delega (cd. intermediari).
Sono altresì soggetti richiedenti il DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA (società organismi di attestazione).
Come richiedere il DURC:
Il DURC può essere richiesto, oltre che tramite lo Sportello Unico Telematico, anche presso gli Sportelli di una qualunque Struttura Territoriale dei soggetti abilitati al rilascio (Cassa Edile per i lavori pubblici e/o privati nel settore edile e INPS ed INAIL per gli altri casi di richiesta) consegnando il modulo cartaceo (a disposizione presso le Strutture medesime o nei siti INTERNET di INPS ed INAIL) debitamente compilato secondo le presenti istruzioni.
In particolare, le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.
Quando richiedere il DURC:
Ferma restando la possibilità di autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi al momento
della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, il DURC potrà essere richiesto:
A) Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:
• Per la verifica dell'autocertificazione
• Per l'aggiudicazione dell'appalto
• Prima della stipula del contratto;- Prima del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
• Prima del collaudo e del pagamento del saldo finale
B) Per gli appalti di forniture:
• Per la verifica dell' autocertificazione
• Per l'aggiudicazione dell'appalto
• Prima della stipula del contratto (ove previsto)
• Prima dell'emissione del certificato di pagamento
• All'atto del pagamento finale
C) Per gli appalti di servizi
• Per la verifica dell' autocertificazione
• Per l'aggiudicazione dell'appalto
• Prima della stipula del contratto
• Alla liquidazione di ogni fattura (solo nel caso dei servizi di pulizia)
• All'atto del pagamento finale di regolare esecuzione
D) Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione e/o concessione:
• Per la verifica dell' autocertificazione
• Per l'aggiudicazione dell'appalto
• Prima della stipula della relativa convenzione o concessione
E) Per i lavori privati in edilizia:
• Prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività
F) Per attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni:
• Prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio di tali atti
Come si rilascia il DURC
Identificato il richiedente, lo Sportello ricevente, previa verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC assegnando protocollo; in caso di prima richiesta, lo Sportello rilascia anche il CIP (codice identificativo pratica) che individua lo specifico appalto.
In caso di richiesta inesatta o incompleta, lo Sportello assegna un termine (non superiore a dieci giorni) per l'acquisizione delle informazioni omesse, a pena, alla scadenza del suddetto termine, dell'inammissibilità della richiesta (richiesta non pervenuta e mancato rilascio del CIP).
La richiesta di DURC viene smistata automaticamente alle competenti unità organizzative degli Enti, al fine di effettuare le verifiche di competenza.
L'utente, attraverso il CIP, potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica funzione telematica, sia richiedendo le relative informazioni presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati.
Lo Sportello provvede all'emissione del DURC che verrà trasmesso all'impresa, utilizzando il canale postale.
Tempi di rilascio del DURC Il DURC verrà rilasciato entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui la richiesta risulta formalmente e correttamente acquisita dallo Sportello.
Gli Enti convenzionati abilitati al rilascio si riservano la facoltà di richiedere all'impresa, a supporto dei dati già forniti
nella richiesta di DURC, ogni documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica della regolarità contributiva, assegnando un termine (non superiore a dieci giorni) per la presentazione di quanto richiesto.
Qualora l'impresa non presenti la suddetta documentazione entro il termine assegnato, l'Ente che l'ha richiesta si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.
Si fa presente che tale richiesta, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC; pertanto, i giorni di sospensione non devono essere computati nel termine dei trenta giorni
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