In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità uno degli aspetti divenuto oggetto di particolare attenzione dal Ministero del Lavoro è quello della rioccupazione o nuova occupazione del lavoratore successivamente alla decorrenza di una delle due prestazioni dianzi ricordate.
In materia si è già espresso il Ministero del Lavoro con l’interpello del 20/3/2009 25/1/0003906 anche sulla scorta di alcune sentenze di merito emesse ai vari gradi di giudizio. Sono così individuati alcuni punti cardine che dovranno essere presi a riferimento per risolvere le casistiche di cui in premessa:
a) La data fissata per la ripresa della attività lavorativa non può assolutamente coincidere con la decorrenza della pensione ed è inammissibile che i due eventi si verifichino contemporaneamente. Poiché lo spirito della norma è quello di creare una netta separazione tra gli eventi le pensioni liquidate in coincidenza con la data di ripresa dell’attività lavorativa dovranno essere immediatamente revocate. I trattamenti pensionistici in attesa di concessione non potranno essere definiti;
b) La concessione della pensione di anzianità o vecchiaia al lavoratore rioccupato presso il medesimo datore di lavoro o presso un nuovo datore di lavoro presuppone che vi sia una soluzione di continuità fra il rapporto di lavoro precedente, la decorrenza della pensione e il nuovo rapporto di lavoro. In deroga a quanto sopra il diritto alla pensione di vecchiaia viene confermato anche nel caso in cui il lavoratore, al compimento dell’età pensionabile ed al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista, anche senza soluzione di continuità abbia cessato il rapporto lavorativo e sia nuovamente impiegato alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dal precedente;
c) La durata del periodo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto e la liquidazione della pensione è da ritenersi ininfluente secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 89/2009. Il principio è valido sia in caso di rioccupazione (presso il precedente datore di lavoro) o di nuova occupazione (con datore di lavoro diverso dal precedente). Anche il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare che non è opportuno subordinare la concessione della pensione (di anzianità o vecchiaia) ad un periodo minimo di inattività intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il nuovo impiego.
d) Le c.d. formalità di rito per la risoluzione del rapporto di lavoro (nel caso specifico le dimissioni) assumono particolare rilevanza in quanto sono gli unici elementi di verifica da parte dell’ente che eroga la prestazione. Vi è specifico riferimento dell’Inps alle dimissioni, al periodo di preavviso e alle comunicazioni di legge.
In materia si è già espresso il Ministero del Lavoro con l’interpello del 20/3/2009 25/1/0003906 anche sulla scorta di alcune sentenze di merito emesse ai vari gradi di giudizio. Sono così individuati alcuni punti cardine che dovranno essere presi a riferimento per risolvere le casistiche di cui in premessa:
a) La data fissata per la ripresa della attività lavorativa non può assolutamente coincidere con la decorrenza della pensione ed è inammissibile che i due eventi si verifichino contemporaneamente. Poiché lo spirito della norma è quello di creare una netta separazione tra gli eventi le pensioni liquidate in coincidenza con la data di ripresa dell’attività lavorativa dovranno essere immediatamente revocate. I trattamenti pensionistici in attesa di concessione non potranno essere definiti;
b) La concessione della pensione di anzianità o vecchiaia al lavoratore rioccupato presso il medesimo datore di lavoro o presso un nuovo datore di lavoro presuppone che vi sia una soluzione di continuità fra il rapporto di lavoro precedente, la decorrenza della pensione e il nuovo rapporto di lavoro. In deroga a quanto sopra il diritto alla pensione di vecchiaia viene confermato anche nel caso in cui il lavoratore, al compimento dell’età pensionabile ed al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista, anche senza soluzione di continuità abbia cessato il rapporto lavorativo e sia nuovamente impiegato alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dal precedente;
c) La durata del periodo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto e la liquidazione della pensione è da ritenersi ininfluente secondo le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 89/2009. Il principio è valido sia in caso di rioccupazione (presso il precedente datore di lavoro) o di nuova occupazione (con datore di lavoro diverso dal precedente). Anche il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare che non è opportuno subordinare la concessione della pensione (di anzianità o vecchiaia) ad un periodo minimo di inattività intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il nuovo impiego.
d) Le c.d. formalità di rito per la risoluzione del rapporto di lavoro (nel caso specifico le dimissioni) assumono particolare rilevanza in quanto sono gli unici elementi di verifica da parte dell’ente che eroga la prestazione. Vi è specifico riferimento dell’Inps alle dimissioni, al periodo di preavviso e alle comunicazioni di legge.
Pensione di anzianità e vecchiaia – Rioccupazione e concessione della prestazione – Rilevanza
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