giovedì 24 settembre 2009

Le associazioni e la scadenza del 30 ottobre 2009

Entro il 30 ottobre, o comunque entro 60 giorni dalla costituzione se tale termine scade successivamente, gli enti associativi debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una comunicazione delle notizie rilevanti al fine di conservare alcune agevolazioni fiscali.
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L’obbligo di trasmissione del predetto modello di comunicazione riguarda gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui agli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72.
Tra i soggetti obbligati sono ricompresi i consorzi e le associazioni di qualsiasi tipo, incluse, oltre alle associazioni culturali, assistenziali, di promozione sociale, sportive dilettantistiche, anchele associazioni sindacali e politiche.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali; le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91; gli enti associativi dilettantistici iscritti al CONI che non svolgono attività commerciali.

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