mercoledì 30 settembre 2009

Modello DM 10: in caso di mancata trasmissione.

“In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata trasmissione del modello Dm/10 configura la fattispecie dell’evasione e non della semplice omissione contributiva; è perciò prevista una sanzione una tantum il cui pagamento può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria in maniera spontanea e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia poi effettuato entro 30 giorni dalla denuncia”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza
n.12535/2009.


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