Una volta valutata l'idea imprenditoriale, l'imprenditore dovrà stabilire come strutturare la propria impresa a seconda delle proprie esigenze ed al tipo di attività svolta (commerciale o non commerciale).
L'impresa può prendere la forma di impresa individuale oppure di società (società collettiva); in questo secondo caso la responsabilità dell'impresa, con i suoi rischi ed i suoi guadagni, ricade su tutti i soci che ne fanno parte.
Quali possono essere le forme giuridiche per una nuova impresa?
In Italia esistono numerose forme di società e gli imprenditori possono scegliere la forma che corrisponde meglio alle loro esigenze economiche e fiscali. Per ognuna di queste sono previste delle specifiche procedure amministrative:
Società di persone :
-Società semplice: riguarda attività agricole, professionali in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari. Entro trenta giorni dall'accordo sociale, devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato in Tribunale. L'atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione.
- Società in accomandita semplice: si costituisce quando i soggetti finanziatori investono i loro capitali in un'attività di impresa senza assumere i rischi. Infatti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, i quali si assumono le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa. Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società.
Le società di capitali:
L'impresa può prendere la forma di impresa individuale oppure di società (società collettiva); in questo secondo caso la responsabilità dell'impresa, con i suoi rischi ed i suoi guadagni, ricade su tutti i soci che ne fanno parte.
Quali possono essere le forme giuridiche per una nuova impresa?
In Italia esistono numerose forme di società e gli imprenditori possono scegliere la forma che corrisponde meglio alle loro esigenze economiche e fiscali. Per ognuna di queste sono previste delle specifiche procedure amministrative:
Società di persone :
-Società semplice: riguarda attività agricole, professionali in forma associata, di gestione di patrimoni immobiliari. Entro trenta giorni dall'accordo sociale, devono chiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- Società in nome collettivo: può esercitare sia attività di impresa commerciale, sia attività economiche non commerciali. La costituzione deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere depositato in Tribunale. L'atto costitutivo deve essere iscritto, al Registro delle imprese delle Camere di Commercio, entro trenta giorni dalla sua stipulazione.
- Società in accomandita semplice: si costituisce quando i soggetti finanziatori investono i loro capitali in un'attività di impresa senza assumere i rischi. Infatti, affidano in gestione i loro capitali ad altri soci, i quali si assumono le responsabilità connesse all'esercizio dell'impresa. Gli amministratori devono chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo della società.
Le società di capitali:
rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio. Entro venti giorni dall'atto costitutivo, redatto da un notaio, deve essere prodotta istanza di iscrizione della società al Registro delle imprese, a cura del notaio stesso.
Sono quattro i tipi di società di capitali:
- Società per azioni: esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci attraverso quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore. Occorre una stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- Società in accomandita per azioni: hanno le stesse caratteristiche e procedure d'iscrizione delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. I soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria e accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.
- Società a responsabilità limitata: l'adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per svolgere attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.
- Società cooperativa: obiettivo della società non è quello di realizzare utili e di distribuirli tra i soci (almeno nove) che la compongono, ma di cedere agli stessi soci beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. Deve costituirsi con atto pubblico e la registrazione nel Registro delle imprese deve essere effettuata entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, a cura del notaio o degli amministratori.
- Società per azioni: esercitano un'attività di impresa utilizzando il patrimonio conferito dai soci attraverso quote di partecipazione, che hanno lo stesso valore. Occorre una stipulazione per atto pubblico (da parte di un notaio) e l'iscrizione nel Registro delle imprese.
- Società in accomandita per azioni: hanno le stesse caratteristiche e procedure d'iscrizione delle società in accomandita semplice e delle società per azioni. I soci si distinguono in accomandatari, che hanno il potere di amministrare la società e la conseguente responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria e accomandanti, che sono obbligati nei limiti delle azioni sottoscritte e non possono svolgere attività di amministrazione della società.
- Società a responsabilità limitata: l'adozione di questa forma societaria viene preferita alla società per azioni per svolgere attività di impresa di media dimensione. L'atto costitutivo, redatto da un notaio, è soggetto all'iscrizione nel Registro delle imprese entro venti giorni dalla sua stipulazione.
- Società cooperativa: obiettivo della società non è quello di realizzare utili e di distribuirli tra i soci (almeno nove) che la compongono, ma di cedere agli stessi soci beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato. Deve costituirsi con atto pubblico e la registrazione nel Registro delle imprese deve essere effettuata entro venti giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo, a cura del notaio o degli amministratori.
Gli imprenditori che vogliono costituire una società dovranno rivolgersi ad un notaio che formalizzerà gli atti di costituzione.
Trovare un notaio - Fondazione Italiana per il Notariato
Per assicurarsi un inizio senza difficoltà, ogni nuova impresa di successo avrà bisogno di una strategia commerciale ben precisa e solidi finanziamenti.
Accesso ai finanziamenti — Italia
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